Transito nei ruoli civili e aliquota pensionistica del personale civile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 79 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente militare dichiarato non idoneo al servizio e transitato nei ruoli civili dell’amministrazione, che abbia maturato i requisiti pensionistici in tale posizione, non ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, dettata per il personale militare. In forza del coordinamento tra l’art. 112 del d.P.R. n. 1092/1973, che valorizza la data di cessazione dal servizio per individuare il sistema normativo applicabile, e l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, la quota retributiva della pensione va calcolata secondo le norme vigenti per il personale civile al momento della definitiva cessazione. Non è ammesso alcun effetto dissociativo tra retribuzione percepita alla cessazione, qualifica e grado, da un lato, e aliquote di rendimento applicate, dall’altro.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Marina Militare, è stato dichiarato non idoneo al servizio militare ed è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, ove ha prestato servizio fino al conseguimento dei requisiti per il pensionamento, con congedo dal 01.03.2021 e pensione liquidata con il sistema misto.
Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’applicazione, sulla parte retributiva, dell’aliquota di cui all’art. 54 del TU 1092/1973. L’I.N.P.S. si è costituito chiedendo il rigetto, avendo liquidato la pensione secondo i criteri previsti per il personale civile. Dopo un rinvio ex art. 181 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo in aula.
La Motivazione della Corte
Il Giudice prende le mosse da un dato pacifico: il ricorrente, dichiarato non idoneo al servizio militare, è transitato nei ruoli civili della Difesa, ove ha continuato a prestare servizio fino al conseguimento dei requisiti per il pensionamento. La questione riguarda quindi l’individuazione delle norme applicabili alla quota retributiva della pensione.
Il Giudice aderisce all’orientamento della Sez. III Centrale d’Appello di questa Corte espresso con la sentenza n. 91/2025, richiamandone il contenuto per ragioni di sintesi ai sensi dell’art. 17 disp. att. del codice di giustizia contabile. Da tale pronuncia si ricava che l’art. 112 del d.P.R. n. 1092/1973 riconosce il diritto a un unico trattamento di quiescenza, cumulando la totalità dei servizi e applicando le norme vigenti in relazione alla definitiva cessazione dal servizio.
Tra le norme applicabili rientra l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, che per il sistema misto dispone il calcolo della quota retributiva secondo il sistema retributivo previgente. Il nodo è stabilire se, alla cessazione, debba applicarsi la disciplina vigente al 31 dicembre 1995 per il personale militare o quella per il personale civile. Il Giudice osserva che, pur essendo gli anni maturati come militare, il transito nei ruoli civili impone di applicare le norme sul personale civile, in coerenza con il coordinamento tra l’art. 112 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995.
La Corte richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui la lettura coordinata degli artt. 53 e 54 del T.U. n. 1092/1973 impone di esprimere la misura del trattamento attraverso le aliquote di rendimento correlate alla qualifica e al grado maturati alla cessazione, escludendo effetti dissociativi tra retribuzione percepita, categoria e aliquote applicate. Applicare l’aliquota militare a una retribuzione civile determinerebbe un’inammissibile dissociazione.
La conclusione è confermata dalla giurisprudenza d’appello, secondo cui il soggetto cessato dal servizio come civile non può vantare la riliquidazione con il computo più favorevole dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina la pensione del personale militare (Sez. Appello Sicilia n. 55/2024). Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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