Conto giudiziale dell’agente contabile e obbligo di rendicontare le entrate dematerializzate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 197 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico ai sensi dell’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 deve rendere il conto giudiziale di tutte le entrate comunque riscosse, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata. Il conto che descrive la sola gestione in contanti, omettendo le riscossioni dematerializzate (bonifico, conto corrente postale, PagoPA e simili), è improcedibile, non potendosi ritenere assolto l’obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c.. Il conto che attesta l’assenza di qualsivoglia riscossione, con saldo finale pari a zero, integra invece una assenza di gestione e impone il non luogo a procedere.

Il Fatto

Il Comune ha depositato i conti giudiziali resi dall’agente contabile incaricato della riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della strada e della Tosap per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. I documenti contabili, sottoscritti dall’agente e vistati dal responsabile del servizio finanziario, risultavano parificati e rendicontavano somme modeste, in alcuni casi pari a zero.

A seguito di richieste istruttorie, il responsabile dell’area economico-finanziaria ha chiarito che nel conto giudiziale erano state inserite solo le somme riscosse in contanti, mentre gli introiti avvenuti mediante bollettino postale, bonifico o PagoPA erano rimasti estranei alla rendicontazione. Il magistrato istruttore ha quindi prospettato la questione della sufficienza dei conti depositati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di resa del conto, con conseguente improcedibilità, e ha trasmesso gli atti al collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che individua la fattispecie soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. Il collegio precisa che per maneggio non si intende la sola materiale detenzione, ma la disponibilità di denaro, che sussiste a prescindere dalla concreta modalità di incasso.

Su questa base la Corte afferma che l’espressione va letta nel senso più ampio, comprendendo tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti o con strumenti diversi dal contante. Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico resterebbero sottratte al giudizio di conto.

Il collegio richiama la propria giurisprudenza in materia di pagamenti tramite PagoPA e bonifico bancario e le pronunce che hanno esteso l’obbligo di rendicontazione alle entrate riscosse con modalità telematiche. L’agente, titolare di ciascuna operazione contabile dall’inizio alla fine, dispone del denaro in piena autonomia ancorché non ne abbia la materiale apprensione.

Ne deriva che i conti giudiziali della riscossione devono mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio di riferimento, a prescindere dalla modalità di versamento. Sono pertanto improcedibili i conti che descrivono la gestione solo con riferimento alle operazioni in contanti.

Quanto al conto rispetto al quale è attestata l’assenza di riscossioni, sia in contanti sia con strumenti telematici, con saldo finale pari a zero, la Corte ravvisa una assenza di gestione e dichiara il non luogo a procedere. I conti dichiarati improcedibili devono essere nuovamente compilati dall’agente con la esauriente descrizione dell’intera gestione, presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica e da questa depositati presso la Sezione; in caso di mancata nuova compilazione, l’agente sarà esposto al giudizio per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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