Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nella riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 302 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione della prestazione domandata determina la cessazione della materia del contendere. La pretesa alle spese processuali fondata sulla soccombenza virtuale presuppone la fondatezza delle ragioni iniziali della parte e prescinde dalle circostanze sopravvenute che hanno determinato la cessazione. Tuttavia, quando la tesi dell’Istituto previdenziale risulti conforme a un orientamento giurisprudenziale non irrilevante e superato solo da un intervento nomofilattico successivo, le spese di lite vanno compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento applicando, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, l’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973, con arretrati, interessi legali e rivalutazione, oltre alla condanna dell’Inps alle spese.
L’Istituto si è costituito rappresentando che il trattamento sarebbe stato ricalcolato con le prime rate utili e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Il ricorrente, preso atto dell’intervenuto riconoscimento, ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con condanna di controparte alle spese in virtù del principio di soccombenza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha rilevato che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica domandata è stata effettivamente liquidata. Su tale presupposto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione nel merito.
La parte più significativa della pronuncia riguarda il regolamento delle spese. Il ricorrente invocava la condanna dell’Inps secondo il principio della soccombenza virtuale, valorizzando il fatto che il provvedimento satisfattivo era intervenuto solo in corso di causa e dopo la proposizione della domanda.
La Corte ha respinto tale impostazione, richiamando Cass. civ. Sez. VI, ord. 21 gennaio 2021, n. 1098: la pretesa alla liquidazione delle spese fondata sulla soccombenza virtuale va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti e prescinde dalle sopravvenute circostanze di fatto che abbiano determinato la cessazione della materia del contendere.
Nel caso concreto, la tesi dell’Inps contraria all’applicazione generalizzata dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio era stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile. Tale indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principi affermati, in sede di risoluzione di questioni di massima, dalle Sezioni Riunite nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM.
Da qui la conclusione: poiché la resistenza dell’Istituto trovava conforto in un orientamento diffuso e non ancora superato al momento della condotta processuale, le spese di lite sono state compensate tra le parti. Nulla è stato disposto per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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