Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 93 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, sussiste esclusivamente in capo al consegnatario investito di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra consegnatario di beni mobili per debito di custodia e consegnatario per debito di vigilanza risiede nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui deriva un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il dipendente gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni assegnati all’ufficio, destinati all’uso e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, è agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. In difetto di tale obbligo il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente di un comune presentava il conto giudiziale relativo a beni mobili dell’ente per l’esercizio finanziario 2022, nella qualità di consegnatario per presunto debito di custodia. Nel giudizio di conto il magistrato istruttore dubitava di tale qualificazione, ravvisando in capo al dipendente un debito di vigilanza.

La questione sottoposta al collegio era dunque se sussistesse l’obbligo di resa del conto giudiziale per beni eterogenei, di natura durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e non riconducibili a una tipica gestione di cassa o di magazzino.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla distinzione tra le due posizioni soggettive. Il consegnatario per debito di custodia è agente contabile ed è obbligato alla resa del conto; il consegnatario per debito di vigilanza è agente amministrativo e non vi è tenuto. L’elemento discretivo è individuato nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio.

Da tale presupposto discende che l’obbligo della resa non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni amministrative, la cui complessiva movimentazione di esercizio deve transitare nel conto giudiziale.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso. Il collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017).

Nel caso concreto la gestione non riguarda beni per i quali sia previsto un debito di custodia. I beni sono eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente. Non emerge dagli atti una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, venendo in rilievo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale. Per tali beni si configura unicamente un obbligo di vigilanza.

Il collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2022 e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese. La Procura regionale aveva concluso per l’improcedibilità e la restituzione degli atti, con richiesta condivisa dal collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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