Diniego di discarico e responsabilità del concessionario per riscossione negligente (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 141 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione, in quanto cessionario di ramo d’azienda del precedente concessionario nazionale, subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi ed assume responsabilità anche per l’attività svolta in modo non proficuo dai predecessori. Il diritto al discarico ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 non sussiste quando la gestione si riveli disordinata, episodica e frazionata in atti ripetitivi, con lunghe pause procedimentali e omissione degli atti interruttivi della prescrizione, causando la perdita definitiva dei crediti dell’ente. La sola notifica di ingiunzioni e avvisi di intimazione non integra il diligente adempimento. Il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire. In caso di rigetto del ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non essendo più applicabile la riduzione a un ottavo riservata alla definizione stragiudiziale.

Il Fatto

Il Comune di Teramo avviava una verifica su 142 partite di credito affidate alla Soget s.p.a., incaricata della riscossione, in relazione alla mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non ritenendo fondate le risposte ottenute, l’ente adottava 142 provvedimenti di diniego del discarico.

Nel maggio 2017 la società impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale tutti i dinieghi, eccependo vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente in forza della l. n. 190/2014. I giudizi venivano sospesi in pendenza di duplice incidente di costituzionalità, definito con le sentenze della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022. Riassunta la causa, il Collegio era chiamato a valutare la fondatezza concreta del rifiuto di discarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama integralmente la propria precedente sentenza n. 69/2023, che aveva già fissato i principi applicabili. Il giudizio ad istanza di parte promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non costituisce azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente di ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. Eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.

Le sentenze costituzionali hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. È infondata la tesi della pendenza del termine per la dichiarazione di inesigibilità, fondata su norme non applicabili. Tuttavia, in forza del principio del ragionevole affidamento, la società non poteva dichiararsi inadempiente solo per l’omessa comunicazione nei termini: occorre verificare gli ulteriori presupposti sostanziali.

Il Collegio esamina quindi la condotta concreta. La documentazione evidenzia una riscossione disordinata, episodica e frazionata in numerosi atti ripetitivi, diluita nel tempo. Le verifiche patrimoniali risultano effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle; gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi e non hanno prodotto alcun recupero. Inoltre, risultano omessi i dovuti atti interruttivi della prescrizione, con perdita definitiva dei crediti dell’ente.

La Corte esclude che la sopravvenuta rottamazione dei crediti possa rilevare: alla data di entrata in vigore della normativa la possibilità di esito positivo era già gravemente pregiudicata, non avendo la società avviato idonei atti di esecuzione neppure dopo il diniego. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto limitatamente alle partite integralmente riscosse, per le quali si esclude la legittimità del diniego.

Sul quantum, il Collegio osserva che l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 riserva la riduzione a un ottavo alla definizione entro novanta giorni. Decorso il termine, o in caso di rigetto del ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, venendo meno la ratio della riduzione per l’immediato pagamento. Le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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