Conto giudiziale escluso per beni in uso e debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 163 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale presuppone l’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia in capo all’agente contabile. Tale debito si configura solo quando il consegnatario gestisce un vero e proprio deposito o magazzino, con movimenti di carico e scarico, esistenze iniziali e rimanenze finali, e quindi un obbligo restitutorio dei beni o delle materie. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, assegnati in uso alle diverse articolazioni dell’Ente locale e riconducibili allo stato patrimoniale, sono assoggettati a mero debito di vigilanza e restano esclusi dall’obbligo di resa del conto. Ne consegue la improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune che ha presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2021. Il conto concerne esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’Ente, riferiti al presunto debito di custodia sui medesimi.

Il Magistrato istruttore, nella propria relazione, dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale attiene alla distinzione tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati a tale adempimento.

Secondo la Sezione, l’elemento discriminante risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurano un obbligo restitutorio dei beni in deposito.

Da tale presupposto deriva che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche negli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia. Esso investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato da acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.

Nel caso concreto il Collegio rileva la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino. Il conto si sostanzia in una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune. In adesione alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata, la Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *