Conto giudiziale e debito di vigilanza: improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 164 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Lo spartiacque tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali idonee a configurare un obbligo restitutorio. Ne discende che, ove il conto si risolva in una mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente, configurabile è solo un obbligo di vigilanza e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale presentato da un dipendente comunale in qualità di consegnatario di beni mobili dell’Ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2021.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27 giugno 2025 ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiede la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due posizioni soggettive. Il consegnatario per debito di custodia è agente contabile ed è obbligato alla resa del conto giudiziale; il consegnatario per debito di vigilanza è agente amministrativo e non vi è tenuto.

Il criterio discretivo è individuato nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurano l’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto la Corte trae la conseguenza che l’obbligo di resa del conto, anche negli Enti locali, ai cui dipendenti comunque si applica il d.P.R. n. 254/2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’Amministrazione.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.

La Corte aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata in pronuncia. Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia: i beni sono eterogenei, anche a carattere durevole, e dagli atti di causa non emerge una tipica gestione di cassa o magazzino, ma una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *