Responsabilità erariale per danno da gestione illecita di immobile comunale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 87 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il termine prescrizionale dell’azione erariale decorre, in presenza di occultamento doloso del danno realizzato mediante condotte attive formalmente regolari, dal momento in cui l’organo requirente ha conoscenza effettiva della condotta causativa di danno e non dalla data di emissione degli atti di liquidazione. La nomina a responsabile unico del procedimento e l’apposizione del visto su un atto di liquidazione comportano precisi obblighi di verifica istruttoria sulla effettiva debenza delle somme, la cui omissione integra l’elemento soggettivo del dolo e legittima il giudice contabile a rideterminare l’addebito in relazione all’apporto causale individuale. Il carattere doloso delle condotte esclude l’esercizio del potere riduttivo. Il debito risarcitorio si trasmette agli eredi nei soli limiti dell’indebito arricchimento del dante causa e degli eredi stessi.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla gestione del Parco Cimino affidata dal Comune di Taranto a una società mediante contratto e successivo atto integrativo. La Procura regionale conveniva in giudizio, per il risarcimento di oltre due milioni di euro, quattro soggetti — dirigenti e funzionari dell’ente — articolando il danno in più voci: mancata riscossione di canoni, pagamento di spese di vigilanza non dovute, rimborso di fatture per prestazioni fittizie o duplicate, esborso per lavori di pulizia privi di autorizzazione, indennizzo per la chiusura del parco.

Il giudizio contabile veniva sospeso in attesa della definizione del processo penale, conclusosi con la condanna di alcuni imputati e la prescrizione per altri. La Sezione regionale, con sentenza n. 39/2022, accoglieva parzialmente la domanda, condannando i convenuti a titolo di dolo. Avverso tale pronuncia proponevano appello gli interessati.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione. Il dies a quo non coincide con la data di emissione degli atti di liquidazione, poiché le condotte contestate — pagamenti all’apparenza dovuti, ma privi di qualsiasi riscontro — hanno integrato un occultamento doloso del danno, rendendo necessaria una complessa attività investigativa. Prima del disvelamento, coperto dal segreto istruttorio penale, la Procura contabile non avrebbe potuto avviare alcuna indagine: il termine decorre pertanto dal momento in cui l’organo requirente ha ricevuto notizia dell’esecuzione di provvedimenti cautelari.

Nel merito, la Corte conferma la ricostruzione dei fatti. Quanto all’appellante principale, la nomina a responsabile unico del procedimento e l’apposizione del visto sull’atto di liquidazione non costituiscono atti meramente esecutivi: essi implicano obblighi di accertamento e riscontro sulla regolarità delle fatture e sulla reale esecuzione delle prestazioni. La circostanza che l’incarico riguardasse la sola fase di liquidazione non esime da responsabilità, trattandosi di pagamenti per prestazioni mai effettuate, effettuate da altri o già pagate.

Per quanto riguarda l’appellante che invocava la temporaneità dell’incarico dirigenziale, la Corte ribadisce che tale circostanza è irrilevante, poiché al momento della sottoscrizione del provvedimento egli operava nella pienezza dei propri poteri. La stessa pronuncia, tuttavia, accoglie parzialmente la doglianza della Procura generale in ordine alla ripartizione interna del danno, rideterminando l’addebito di una delle poste entro i limiti percentuali già individuati in primo grado.

Quanto all’altro appellante, la Corte respinge la tesi della netta separazione di ruoli tra dirigente ed economo-provveditore, poiché entrambi avrebbero dovuto verificare attentamente la documentazione di spesa. Accoglie invece il motivo di ultrapetizione, rilevando che il giudice di prime cure aveva liquidato alcune poste in misura superiore alla richiesta attorea: il danno viene rideterminato entro i limiti della domanda. Il potere riduttivo resta escluso per il carattere doloso delle condotte, connotate da un sistema di gestione deviato delle risorse comunali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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