Conto giudiziale improcedibile per consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 119 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un rapporto di custodia, caratterizzato dalla gestione di un deposito o magazzino con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. Diversamente, chi ha in consegna beni destinati all’uso immediato degli uffici risponde di un mero debito di vigilanza, che lo qualifica come agente amministrativo e non contabile. Ne deriva, ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, l’insussistenza dei presupposti normativi per la resa del conto e l’improcedibilità del giudizio di conto, restando fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa interna all’ente.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto reso da un funzionario, consegnatario di beni del Comune di Collarmele (AQ), relativamente all’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rimesso al Collegio le criticità relative all’ammissibilità e alla procedibilità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non riguardava beni mobili per i quali potesse configurarsi un debito di custodia.

L’atto depositato conteneva una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario — accessori di mezzi meccanici, armamento, arredamento urbano, libri, statue, suppellettili — non riferibili a una gestione di magazzino. Il funzionario ha depositato memoria condividendo la ricostruzione del relatore e chiedendo l’archiviazione con riqualificazione della documentazione come conto amministrativo. Il Pubblico Ministero ha evidenziato la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro i quali hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, ovvero stampe, registri od altri oggetti destinati all’uso del servizio. La qualificazione del consegnatario si desume anche dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che identifica il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni ricevuti in consegna.

La Corte distingue nettamente i due regimi. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte di uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.

Il discrimine è quantitativo e funzionale. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione. Il Collegio richiama sul punto Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016.

Nel caso concreto i beni risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione degli inventari non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Il giudice rileva altresì che il convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. La Corte precisa che resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a rapporto di effettiva custodia e, trattandosi di pronuncia su mere questioni preliminari, dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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