Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 126 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non deve rendere il conto giudiziale il consegnatario di beni mobili che sia gravato da un mero debito di vigilanza, perché questi va qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, sono esclusi dalla resa del conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. Il debito di custodia presuppone invece una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Ne deriva che, in difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha a oggetto la posizione di un agente che ha reso, per un Comune, la rendicontazione relativa a un esercizio finanziario, limitatamente alla verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del conto stesso.

La relazione istruttoria del magistrato relatore aveva ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni e aveva sollevato criticità sulla natura della gestione rendicontata, rilevando che l’atto depositato conteneva una elencazione di beni mobili iscritti in inventario, tra i quali non risultavano individuabili quelli riferibili a un debito di custodia. Il Comune ha controdedotto sostenendo l’esistenza di un mero debito di vigilanza in capo al dipendente, richiamando l’art. 12 D.P.R. n. 254/2002. All’udienza il Pubblico Ministero ha sottolineato la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla norma cardine della materia. L’art. 32 del R.D. n. 827/1924 esclude espressamente dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti destinati all’uso per il servizio dell’ufficio. A questa disposizione si affianca l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte distingue nettamente i due regimi. Il debito di custodia comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, nonché per la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso immediato.

Un passaggio argomentativo decisivo riguarda la consistenza delle giacenze. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa non risponde più a un’esigenza di funzionamento ma a quella di continuativo rifornimento, e configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e dunque soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. La Corte richiama sul punto Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016.

La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni tipicamente di magazzino, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un debito di materie e di un connesso obbligo restitutorio.

Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi inventariali risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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