Successione degli eredi nell’obbligazione di conto e improcedibilità per difetto di arricchimento (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 68 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 si applica, per identità di ratio, anche alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile, nonostante la specialità della disciplina sostanziale e processuale dell’obbligazione di conto rispetto all’obbligazione da responsabilità amministrativa in senso stretto. La trasmissione del debito agli eredi presuppone l’illecito arricchimento del dante causa e il conseguente indebito arricchimento degli eredi, requisito non presumibile e non desumibile dal solo importo minimo dell’ammanco. In difetto di tale dimostrazione manca la legittimazione passiva degli eredi e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile. La declaratoria di irregolarità del conto resta ferma, senza addebito, per la parte di spesa ingiustificata, con obbligo dell’amministrazione di procedere alle rettifiche delle scritture.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione economale di un ente locale per l’esercizio finanziario 2018. Il conto giudiziale fu presentato per l’intera annualità dal solo agente contabile, pur essendo la sua gestione formalizzata a decorrere dal 1° luglio 2018 e avendo il primo trimestre visto l’operato di un diverso economo. Il conto, riferito a gestioni di due agenti ma sottoscritto da uno solo, appariva al magistrato istruttore inidoneo a rappresentare in modo chiaro la competenza di ciascuno.

N medio del procedimento l’agente contabile decedeva, in data successiva al deposito del conto. Il magistrato istruttore, dopo un primo orientamento volto all’improcedibilità per vizi di sottoscrizione, ha concluso per la carenza di legittimazione passiva degli eredi, non essendo dimostrato il loro arricchimento. La Procura ha aderito. La questione arriva al Collegio per la decisione sulla sorte del giudizio e sulla regolarità della gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura dell’obbligazione di conto, disciplina speciale rispetto alla responsabilità amministrativa in senso stretto. Ritiene tuttavia che la regola generale dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 trovi applicazione, per identità di ratio, anche nella successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile.

Da qui la conseguenza: i presupposti per la trasmissione del debito si configurano solo in presenza di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi. Il Collegio aderisce a propria precedente giurisprudenza di sezione, richiamando le sentenze n. 46/2020 e n. 112/2024.

L’approfondimento istruttorio, eseguito per il tramite della Guardia di finanza, ha consentito di acquisire tutti gli ordinativi di pagamento. È emerso che gli stessi riportano importo e causale dei buoni e sono in massima parte accompagnati da scontrino, ricevuta o fattura comprovanti la spesa. Restano ingiustificati € 56,80. Quanto agli ordinativi che il verbale indicava come privi di documentazione, il riscontro ha mostrato che nessun giustificativo è assente, trattandosi di probabili errori materiali nella rendicontazione.

I rilievi formali sulla sottoscrizione e sulla diversa numerazione degli ordinativi rispetto ai buoni non inficiano dunque la regolarità della gestione. L’ammanco, di importo minimo, non consente di presumere l’arricchimento degli eredi. Venendo meno la loro legittimazione passiva, il giudizio va dichiarato improcedibile, secondo l’orientamento di altre sezioni richiamato dal Collegio.

Il Collegio precisa però che, essendo sopravvenuta la morte dell’agente a conto già presentato ed esaminato, il giudizio sul conto deve comunque trovare compimento ai fini della regolarità delle scritture dell’ente. La spesa ingiustificata comporta perciò una declaratoria di irregolarità senza addebito agli eredi, con mandato all’amministrazione per le rettifiche contabili. L’esito del giudizio e la mancata costituzione degli eredi non consentono la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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