Rimborso trattenute INPS: onere probatorio e rigetto per difetto di fondamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 33 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto la restituzione di somme asseritamente trattenute dall’ente previdenziale, grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare il proprio credito. La mera contestazione della genericità dei prospetti di liquidazione non integra la prova del diritto azionato. Ove l’INPS produca documentazione contabile che ricostruisce analiticamente il conguaglio tra la pensione in essere e quella rideterminata, comprensiva della compensazione delle somme restituite dal pensionato e della liquidaione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, il ricorso va rigettato in quanto privo di giuridico fondamento.
Il Fatto
Il ricorrente, ex 1° Maresciallo della Marina Militare in quiescenza per riforma, ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo la restituzione di € 3.252,78, oltre accessori, che assumeva essere stati trattenuti e non restituiti a seguito del ricalcolo del proprio trattamento pensionistico.
Il ricalcolo era stato effettuato dall’Istituto previdenziale in esecuzione di successive pronunce favorevoli del giudice delle pensioni, dopo che, in sede di appello, la sentenza n. 303/2021 della 3^ Sez. Centr. d’app. aveva riformato la decisione di primo grado. Il ricorrente contestava che dai prospetti prodotti dall’INPS non emergesse l’effettivo rimborso della somma, e assumeva che i medesimi fossero eccessivamente generici, non chiari e incompleti. Dopo una prima udienza in cui fu accertata l’irregolare instaurazione del contraddittorio per difetto di notifica, e disposta la rinotifica, l’INPS si è costituito contestando la domanda.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha esaminato la documentazione depositata dall’Istituto convenuto, da ultimo le note d’udienza, nelle quali è stato dettagliatamente ricostruito l’iter contabile seguito per liquidare il conguaglio tra la nuova pensione attribuita con il Decreto del Ministero della Difesa n. 412 del 13/03/2023 e la pensione già corrisposta.
La Corte ha ritenuto che l’INPS abbia adeguatamente ed esaustivamente dimostrato di aver tenuto conto delle somme spettanti al ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle stesse con quelle restituite dal ricorrente in esecuzione della citata sentenza d’appello (che annullava quella a lui favorevole pronunciata dal giudice territoriale).
Dal percorso argomentativo risulta che il preteso importo di € 3.252,78 è stato correttamente incluso nel conguaglio effettuato, sommandosi all’arretrato netto di € 5.273,13, per complessivi € 8.525,91, ai quali sono stati aggiunti € 216,37 a titolo di arretrato netto IRPEF da conguaglio per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
Parimenti corretta è stata ritenuta la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria di € 1.076,80, calcolati con decorrenza dal 23 giugno 2006 sulla quota capitale maturata dal 17 maggio 2005 al 30 giugno 2023. Il giudicante — non avendo motivo di dubitare della correttezza dei calcoli assunti a base della rideterminazione degli arretrati e degli interessi — ha concluso che l’INPS ha assolto il proprio onere probatorio.
Il ricorso è stato quindi rigettato in quanto privo di giuridico fondamento. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 400,00 in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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