Conto giudiziale improcedibile se reso da mero depositario delle azioni (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 140 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la qualifica di agente contabile consegnatario di azioni spetta al soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, non al mero detentore materiale dei titoli. La società partecipata che si limiti a custodire le azioni, senza alcun potere dispositivo né attività di gestione dei diritti di socio, è gravata solo da debito di vigilanza e non da debito di custodia, sicché non è tenuta alla resa del conto giudiziale. Il conto presentato da un soggetto privo della qualità di agente contabile è pertanto improcedibile. La pronuncia di improcedibilità non contrasta con il principio di necessarietà del giudizio di conto, poiché anche le decisioni in rito definiscono validamente il grado di giudizio.
Il Fatto
Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore deferiva alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso per l’anno 2019 da una società partecipata da un ente locale, nella qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell’Ente. Il magistrato chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del conto, perché presentato dal consegnatario materiale dei titoli e non dal soggetto cui l’Ente aveva impartito le direttive per l’esercizio dei diritti di azionista.
Il conto risultava inoltre riferito ai soli titoli depositati presso la società, con incertezza sulle procedure di rendicontazione per quelli dematerializzati. Nessuno compariva per l’Ente né per l’agente contabile. Il Pubblico Ministero contabile concludeva per l’improcedibilità, in coerenza con la giurisprudenza della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 del d. lgs. n. 267/2000. Il conto deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Il nodo è l’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile. La giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, che identificava il tenuto alla resa nel custode materiale dei titoli, escludendo così l’obbligo per i titoli dematerializzati. Si è affermato che agente contabile è chi gestisce i diritti di azionista, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale, sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”.
Il conto deve descrivere i titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e le variazioni, poiché i consegnatari dei diritti e delle azioni rispondono anche delle variazioni dei crediti loro affidati (art. 29 R.D. n. 827/1924). Devono inoltre essere documentate le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni.
Nel caso concreto, la società non può essere considerata consegnatario tenuto alla resa del conto, perché è pacifico che non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio, essendosi limitata a detenere i titoli quale mero depositario, senza potere dispositivo. Essa è gravata solo da debito di vigilanza e non da debito di custodia. Il conto è dunque improcedibile.
La Corte esclude che gli atti possano essere restituiti all’Amministrazione per proseguire il medesimo giudizio: l’identificazione del nuovo agente contabile è avvenuta senza la sua partecipazione e una chiamata di terzo iussu iudicis non è prevista nel giudizio di conto. Il nuovo conto, soggettivamente e potenzialmente oggettivamente diverso, darà luogo a un autonomo giudizio; in caso di omessa presentazione, la Procura erariale potrà attivare il giudizio per resa di conto. Non vi è pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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