Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 347 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, condanna l’ente a dare completa esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando l’esiguità della somma e la ragionevole prospettiva di esecuzione non ne giustificano l’applicazione, restando la relativa istanza riproponibile in caso di inottemperanza ai termini assegnati.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 15.04.2024 che accerta il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per un importo di 500,00 euro per ciascun anno, e condanna il Ministero all’attribuzione.

Notificato il titolo il 17.05.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Intervenuto il passaggio in giudicato — attestato dalla cancelleria il 12.06.2025 — e decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto un credito formativo del docente. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso in ottemperanza, e l’art. 14 d.l. n. 669/1996, che fissa il termine dilatorio entro cui le amministrazioni statali devono completare le procedure esecutive.

Il Tribunale rileva, in primo luogo, che la pretesa è adeguatamente documentata e che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento. L’allegato inadempimento, unito alla mancata opposizione, fonda l’accoglimento.

Su queste basi il Collegio condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o un dirigente da lui delegato, con obbligo di adottare gli atti necessari e di coordinarsi con le strutture straordinarie. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale la rigetta allo stato. L’esiguità dell’importo da corrispondere esclude la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., ferma restando la possibilità di provvedervi su istanza di parte in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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