Onere della prova e consulenza tecnica nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 181 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che invochi la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale, e in assenza di un rischio specifico, il nesso causale non può essere oggetto di presunzioni astratte o ipotetiche, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto. La consulenza tecnica non costituisce mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma solo strumento istruttorio finalizzato a integrare l’attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche su fatti già acquisiti. Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensione privilegiata.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e cessato dal servizio, ha presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria per talune infermità. La C.M.O. aveva ascritto entrambe le patologie alla tabella B annessa al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per anni due. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ne aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.
Il ricorrente ha sostenuto che le patologie dovessero essere ascritte non alla tabella B, ma alla categoria 8^ della tabella A del medesimo d.P.R., e ha chiesto il riconoscimento del relativo trattamento pensionistico. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’INPS, quest’ultimo chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui grava sul dipendente l’onere probatorio in ordine alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio. In caso di eziologia multifattoriale, il nesso causale richiede una dimostrazione ancorata a specifiche situazioni di fatto, con riguardo alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione al rischio.
Il Giudice ha richiamato Cass. SS. UU. n. 11353 del 17.06.2004, Cass. n. 15080 del 26.06.2009, Cass. n. 21825 del 2014 in tema di equo indennizzo e Cass. n. 16778 del 17.07.2009 sulla consulenza tecnica. Ha ribadito che la consulenza tecnica è solo strumento istruttorio e non sostituisce l’onere della prova, e che tali principi valgono anche dinanzi alla Corte dei conti in materia di pensione privilegiata.
Con ordinanza n. 2/2025 il Giudice ha richiesto al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa un parere sulla corretta classificazione delle patologie. Il CML ha concluso che le infermità, pur singolarmente ascrivibili alla tabella B, insistono sullo stesso organo-apparato e determinano una menomazione complessiva ascrivibile alla 8^ categoria della tabella A, precisando che le patologie non sono suscettibili di miglioramento.
Il Giudice ha ritenuto il parere convincente e condivisibile, non essendo stato oggetto di contestazione, e ha accolto il ricorso. Ha quindi dichiarato l’ascrivibilità delle patologie alla 8^ categoria, tabella A, accertando il diritto alla liquidazione del trattamento di privilegio con i ratei maturati e maturandi dal mese successivo alla domanda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di giudizio sono state compensate per la natura tecnica della controversia.
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Nota della Redazione
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