Agente contabile di fatto e prova dell’inerenza della spesa economale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 75 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la legittimazione passiva non dipende dalla nomina formale, poiché accanto all’agente contabile di diritto opera l’agente contabile di fatto, cioè chi a qualunque titolo ha maneggiato denaro pubblico ed è perciò tenuto a rendere il conto. La sottoscrizione del conto giudiziale ne attesta la paternità a fini pubblicistici. In assenza di uno specifico regolamento economale trovano applicazione le regole generali di contabilità pubblica, e l’agente deve offrire la documentazione probatoria della propria gestione. Il discarico non è ammesso quando manca una qualche evidenza oggettiva dell’acquisto, dell’esistenza e della destinazione dei beni, né rileva l’assenza di dolo o colpa grave, poiché l’agente risponde ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827/1924 per gli ammanchi accertati.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, giudica il conto giudiziale di un agente contabile che ha svolto le funzioni di economo di un ateneo per l’esercizio 2019. Dalla relazione istruttoria emergono criticità sulla costituzione e chiusura del fondo economale, sull’uso del buono economale e su diverse voci di spesa, alcune documentate ma fuori competenza finanziaria, altre non previste dal regolamento, altre ancora prive di giustificazione.
L’agente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, non essendo mai intervenuta una nomina del Consiglio di Amministrazione, e sostiene la ritualità della gestione per prassi consolidata e per assenza di regolamento. Chiede il discarico e, in subordine, l’irregolarità senza addebito. Il Pubblico Ministero aderisce alle conclusioni del Magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione preliminare il Collegio osserva che è irrilevante la mancanza di nomina formale. Accanto all’agente di diritto esiste l’agente contabile di fatto, ossia colui che a qualunque titolo si sia trovato a maneggiare denaro pubblico. Tale soggetto è tenuto a rendere il conto, tanto più che ha sottoscritto il conto depositato, assumendone la paternità a fini pubblicistici.
Nel merito, l’assenza del buono economale conferma l’irregolarità. In mancanza di specifico regolamento valgono le regole generali di contabilità pubblica, secondo cui i documenti necessari devono essere uniti a corredo dei titoli di spesa, come previsto dall’art. 288 r.d. n. 827/1924. È onere dell’agente offrire idonea documentazione a sostegno del proprio operato, e la sua mancanza incide sulla regolarità del conto.
Il Collegio condivide poi il rilievo sulla spesa per il pagamento di un verbale di accertamento per violazione del codice della strada. Non si tratta di spesa contingibile e urgente, né di spesa inerente alle attività istituzionali, essendo una sanzione amministrativa per comportamento proprio dell’autista. La dedotta restituzione da parte del conducente non trova evidenza nella documentazione.
Quanto ai valori bollati, il discarico è escluso per le scritture prive di documentazione o di copia dei documenti sui quali le marche sono state apposte. Non si richiede all’agente la verifica puntuale dell’utilizzo di ogni singolo bene, ma egli deve comunque offrire una qualche evidenza oggettiva dell’acquisto, dell’esistenza e della destinazione delle marche, quanto meno una ricevuta di consegna agli uffici competenti.
Sono invece discaricabili le spese per carburante e per il rimborso di fotocopie, in presenza di ricevute del rifornitore, corretta imputazione e relativa autorizzazione, verosimilmente coerenti con l’attività istituzionale. Sull’elemento psicologico il Collegio rileva che nel giudizio di conto l’agente risponde per gli ammanchi accertati ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827/1924, con la conseguenza che ogni difesa sul punto non è condivisibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.