Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 156 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il documento reso dall’agente della riscossione deve rappresentare in modo completo e distinto il carico e lo scarico della gestione. L’indicazione degli incassi effettuati tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria, in luogo dei versamenti effettivamente eseguiti, non costituisce una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale del conto. Essa rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce di qualificare l’atto come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. Il conto così redatto è pertanto inammissibile, con obbligo di nuovo deposito, restando esclusa la possibilità per il giudice di supplire alle omissioni del contabile mediante ricostruzioni esterne.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito di una gestione di riscossione con rateizzazione. Il magistrato relatore, con relazione del 15 ottobre 2025, ha rilevato che il conto era stato reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e che risultava carente dei requisiti minimi essenziali, per avere sostituito i versamenti con l’inclusione degli incassi tramite POS.
L’agente contabile si è costituito con memoria del 19 marzo 2026, sostenendo che le somme riscosse mediante pagamento elettronico non sarebbero mai entrate nella sua materiale disponibilità, ma sarebbero state accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha quindi escluso la configurabilità del maneggio di denaro pubblico, ha qualificato i rilievi come meramente formali e ha chiesto il discarico dei conti, in assenza di ammanchi e di danno erariale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente della riscossione. Quest’ultimo deve indicare, tra l’altro, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le note. La forma e i contenuti del conto non sono liberi, perché assolvono alla funzione di rendere verificabile la gestione.
Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento di alcune sezioni regionali, tra cui Sez. Marche n. 89/2022, Sez. Veneto n. 238/2022 e Sez. Piemonte n. 144/2011, secondo cui il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.
La Corte affronta poi la questione della natura degli incassi tramite POS. Aderendo all’orientamento prevalente, il Collegio osserva che l’espressione maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. Vengono richiamate in proposito Sez. Toscana n. 285/2017, Sez. Sardegna n. 294/2018 e Sez. Calabria n. 176/2022.
Su queste basi il Collegio rileva che il conto in esame presenta nella sezione dei versamenti in tesoreria esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione, ma determina la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il Collegio richiama, in senso contrario, Sez. I n. 14/1985, ove il conto redatto su modello irrituale conservava comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, tra cui scarico, resti, introiti, esito e rimanenze.
Il contabile deve garantire che il conto sia integralmente formato e autosufficiente, capace da solo di consentire la valutazione della gestione senza ricostruzioni esterne. La carenza originaria degli elementi essenziali impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale di controllo ex art. 93 Cost. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.