Pensione privilegiata militare: serve l’ascrivibilità a Tabella A (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 81 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata in favore del militare, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio non è presupposto sufficiente. L’art. 64 del TU n. 1092/1973 richiede, oltre a tale nesso, l’ascrivibilità dell’infermità o della lesione ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e la sua insuscettibilità di miglioramento. In mancanza dell’accertamento di ascrivibilità, e in assenza di contestazione sul punto, il trattamento privilegiato non può essere riconosciuto. Il semplice accertamento della dipendenza da causa di servizio, contenuto in un Modello C, non supplisce al difetto di ascrizione a categoria.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo per riforma, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria in relazione all’infermità conseguente a frattura da colpo d’arma da fuoco al perone sinistro, con ritenzione del proiettile.

L’istanza era stata presentata all’INPS, che l’aveva respinta nel provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria di inabilità, rilevando che l’infermità dipendente da causa di servizio non risultava ascritta ad alcuna categoria. Di qui il ricorso, con richiesta di accertamento tecnico e di ascrizione alla Categoria III della Tabella A.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha circoscritto la questione alla domanda di pensione privilegiata riferita ai soli esiti della ferita d’arma da fuoco, rispetto alla quale il ricorrente aveva dichiarato di voler procedere. Su questo perimetro si è concentrata la decisione, mentre le altre infermità sono rimaste estranee al giudizio.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 64 del TU n. 1092/1973, secondo cui al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A della legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione. La norma individua dunque due presupposti ulteriori rispetto al nesso di causalità con il servizio: l’ascrivibilità a categoria e l’insuscettibilità di miglioramento.

Nel caso concreto il primo presupposto è pacifico, perché la lesione è occorsa durante l’attività di servizio. Manca invece il secondo, decisivo requisito. I verbali della competente CMO avevano qualificato l’infermità come non ascrivibile ad alcuna categoria, con la sigla N.C.

Il Giudice sottolinea che il ricorrente non ha contestato la mancata ascrizione a categoria. E precisa che al Modello C redatto dalla CMO non può attribuirsi alcun valore ai fini dell’accertamento dell’ascrivibilità, poiché in quel documento si dà atto soltanto della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il riconoscimento del nesso causale, in altri termini, non equivale alla classificazione tabellare.

Ne consegue che l’INPS ha correttamente respinto la domanda di trattamento privilegiato, essendo carente il presupposto dell’ascrivibilità a Tabella A dell’infermità pur riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in € 400,00. Il Giudice ha inoltre disposto l’annotazione a tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *