Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 178 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve rappresentare in modo completo e distinto il carico e lo scarico, secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” costituisce un errore concettuale, non una mera imprecisione formale, perché sostituisce indebitamente i versamenti e rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne deriva la carenza di un elemento essenziale del conto, che non è qualificabile come rendiconto né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio, con conseguente inammissibilità e obbligo di nuovo deposito. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, per l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito dell’attività di riscossione di entrate relative all’affitto di strutture sportive comunali. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto era stato redatto in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e risultava carente dei requisiti minimi essenziali, in particolare perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS nella relativa colonna.
Costituitosi in giudizio, l’agente contabile ha sostenuto il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, nonché l’insussistenza del maneggio di denaro pubblico per le somme riscosse elettronicamente e accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo della sua ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione, operata dal d.p.r. n. 194/1996, tra il modello 23, previsto per il conto dell’economo, e il modello 21, previsto per l’agente della riscossione. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo della gestione, gli estremi della riscossione e, con specifica annotazione, i versamenti in tesoreria, con il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto giudiziale, osserva la Corte, deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, poiché forma e contenuti sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio. I due pilastri di tale rappresentazione sono il carico, che individua le somme riscosse e genera il debito dell’agente, e lo scarico, che individua le somme riversate in tesoreria ed estingue, in tutto o in parte, quel debito. La loro distinta e corretta rappresentazione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Preliminarmente, il Collegio affronta la questione dell’inclusione degli incassi tramite POS nel conto. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, si afferma che l’espressione maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite altri soggetti o modalità, compresi POS e carta di credito. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale, come ribadito da alcune Sezioni regionali.
Nel caso concreto, il conto presenta nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. Tale errata classificazione delle transazioni come versamenti non costituisce una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico. Il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce al giudice di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, risultando intrinsecamente non verificabile.
La Corte richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale ma contenente gli elementi richiesti dalla legge risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento che documenta il trasferimento dei fondi non consente di qualificare l’atto come rendiconto, né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. La carenza è vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio: il giudice non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale opera solo se il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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