Danno da disservizio unitariamente liquidato e rigetto per il mero esecutore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 200 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio in senso ampio, derivante dalla lesione del nesso sinallagmatico per l’uso della funzione pubblica a fini egoistici, e il danno da disservizio in senso stretto, conseguente alla lesione del buon andamento dell’amministrazione, costituiscono una unica voce risarcitoria e vanno liquidati unitariamente, nel rispetto del divieto di duplicazione delle poste. La liquidazione può avvenire con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., modulato sul ruolo e sulle condotte di ciascun convenuto. In tema di responsabilità contabile, il dipendente che rivesta mansioni meramente esecutive e dia prova di non aver ottenuto utilità dirette non risponde del pregiudizio erariale, in assenza di prova di una condotta diversa dalla mera esecuzione di direttive del superiore. Il danno erariale prospettato nell’atto di citazione è sufficiente a radicare la giurisdizione contabile, restando la sua effettiva esistenza questione di merito.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio davanti alla Corte dei conti quattro soggetti, già dipendenti di una azienda sanitaria locale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati all’ente. Le condotte contestate erano state accertate in sede penale, con sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Il requirente, dopo la riapertura del fascicolo contabile archiviato, ha articolato la domanda in due voci: il danno da lesione del nesso sinallagmatico — per aver la pubblica amministrazione corrisposto la retribuzione nonostante l’uso illecito della funzione — e il danno da disservizio in senso stretto, per i costi di ripristino dell’efficienza degli uffici.

Tutti i convenuti si sono costituiti. Il direttore dell’ufficio tecnico patrimoniale ha eccepito l’inammissibilità dell’azione per violazione degli art. 70 e 83 c.g.c., la sospensione per pendenza del penale e la prescrizione. Gli altri hanno invocato la prescrizione, la carenza di danno alla finanza pubblica, l’insussistenza della propria responsabilità e, in subordine, la riduzione del quantum. L’autista ha dedotto di aver solo eseguito gli ordini del superiore. L’azienda sanitaria è intervenuta ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sugli art. 70 e 83 c.g.c. Dopo l’archiviazione, infatti, è sopravvenuta la sentenza penale di condanna, che ha fatto emergere elementi nuovi, consistenti in fatti sopravvenuti o preesistenti ma dolosamente occultati. La decisione penale ha consentito alla Procura di acquisire nuovi fatti documentalmente asseverati.

È stata rigettata anche la richiesta di sospensione per pendenza del giudizio penale. Il principio di ragionevole durata del processo, di rango costituzionale e convenzionale ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, ha determinato l’affermazione consolidata dell’autonomia del giudizio contabile da quello penale, con ampi poteri di accertamento dei fatti rilevanti sul piano contabile.

Quanto alla pretesa carenza di danno erariale, la Corte ha osservato che il pregiudizio alla finanza pubblica è elemento costitutivo dell’illecito contabile e presupposto della giurisdizione. Ai fini della giurisdizione è però sufficiente che il danno sia prospettato nell’atto di citazione: la sua esistenza attiene al merito. Nel caso concreto, i comportamenti illeciti protratti nel tempo hanno distratto energie lavorative per fini egoistici e costretto l’amministrazione a spese aggiuntive.

È stata disattesa anche l’eccezione di prescrizione. La Corte ha ravvisato un occultamento doloso del pregiudizio, con conoscenza ancorabile all’ordinanza di custodia cautelare del 25 maggio 2017, richiamando sez. III n. 72 del 2025. Hanno rilievo, inoltre, la costituzione di parte civile dell’amministrazione e l’atto di invito a dedurre, cui va riconosciuta efficacia interruttiva tipica della costituzione in mora ex art. 1219 c.c.

Nel merito, la Corte ha accolto parzialmente la domanda, rigettandola verso il convenuto con mansioni di autista: la sua posizione di sottoposizione al superiore e la mancata prova di utilità dirette impediscono di riconnettere il pregiudizio alla sua attività esecutiva. Per gli altri, il danno da disservizio è stato liquidato unitariamente in via equitativa, con condanna rispettivamente a euro 60.000,00, euro 50.000,00 ed euro 40.000,00. La natura dolosa delle condotte ha precluso il potere riduttivo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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