Inabilità dipendenti pubblici rileva capacità energetica residua non proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 215 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito sanitario della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, co. 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 consiste nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ricorre solo quando, per effetto delle infermità, sia venuta meno in modo definitivo ogni residua capacità lavorativa generica. Il giudizio prescinde dalle condizioni socio-economiche del soggetto e dal ritorno redditizio dell’attività, tendendo alla oggettivizzazione del giudizio medico-legale. Nel giudizio pensionistico contabile la domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. va riqualificata come domanda di accertamento del requisito sanitario, non essendo l’istituto applicabile al rito contabile. La mera sussistenza di una minima potenzialità lavorativa esclude il diritto alla prestazione.

Il Fatto

La ricorrente, assistente amministrativa di ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito in servizio presso un istituto scolastico, affetta da plurime patologie e sottoposta a trapianto di rene, presentava domanda per conseguire la pensione di inabilità di cui all’art. 2, co. 12, legge n. 335/1995. La Commissione Medica di Verifica dell’INPS di Palermo, con verbale del 06/03/2024, la giudicava non inabile, riconoscendo solo una temporanea inidoneità relativa a determinate mansioni.

La lavoratrice impugnava il verbale davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. delle patologie lamentate e il riconoscimento del trattamento. L’INPS resisteva, eccependo l’inapplicabilità dell’istituto al giudizio contabile e l’insussistenza dei requisiti sanitari. Il Ministero e l’istituto scolastico non si costituivano.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il giudice afferma la propria giurisdizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui le controversie sulla spettanza del trattamento previdenziale appartengono alla Corte dei conti, anche quando il dipendente sia ancora in servizio, restando estranea ogni statuizione sul rapporto di lavoro.

Il giudice riqualifica quindi la domanda. L’art. 445-bis c.p.c., introdotto dall’art. 38 d.l. n. 98/2011, non è applicabile al processo pensionistico contabile, ma la domanda di accertamento tecnico preventivo è sovrapponibile alla domanda di accertamento del requisito sanitario devoluta alla giurisdizione contabile. Il giudice contabile dispone degli stessi poteri istruttori del giudice ordinario.

Sul piano sostanziale la Corte ricostruisce la disciplina. La pensione di inabilità richiede l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con irrilevanza degli aggravamenti successivi o solo ipotizzabili. Il requisito coincide con quello dell’art. 2 legge n. 222/1984 e prescinde dal proficuo lavoro: rileva la sola capacità energetica, non la capacità di guadagno. Se residua la potenzialità di attendere ad attività generiche, il diritto è escluso.

Nel merito il giudice respinge l’istanza di sostituzione dei componenti del collegio medico-legale, ritenendo che la trasmissione dello schema di relazione alle amministrazioni contumaci non abbia inciso sulla regolarità del contraddittorio né sulla metodologia peritale.

La Corte condivide il parere del consulente d’ufficio: il quadro clinico, dopo il miglioramento del 2024, conserva un residuo minimo di capacità lavorativa. Le misure di prevenzione indicate consentono lo svolgimento di un generico lavoro sedentario. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e nulla per le spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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