Conto giudiziale irregolare per discrasie nella gestione dei libretti di porto di (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 33 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il consegnatario di beni pubblici è tenuto a una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei movimenti della gestione, non limitandosi il controllo della Corte a una mera verifica formale dello schema contabile. Le discrasie tra le risultanze del rendiconto e i dati effettivi di carico, scarico, annullamenti e giacenza integrano irregolarità sostanziali che inficiano l’attendibilità del conto e impediscono il discarico dell’agente, ancorché non siano contestati ammanchi. Le difficoltà organizzative dell’Ufficio e l’assenza di un database non esonerano dall’onere di giustificare il debito e di conservare la documentazione necessaria, né suppliscono alla mancata ricognizione della consistenza dei materiali all’atto dell’assunzione della gestione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale presso una Prefettura, per l’esercizio 2019. Il rendiconto, depositato nel 2021 e parificato dall’organo amministrativo, presentava secondo il magistrato istruttore plurimi errori contabili: differenze nelle rimanenze iniziali, nel numero dei libretti emessi e annullati e nella giacenza finale, oltre alla mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno.

Ritenute tali discordanze ostative al discarico, il magistrato sottoponeva il conto al Collegio. L’agente contabile eccepiva che si trattava di meri refusi e dimenticanze, senza ammanchi, e che la carenza della relazione non era a lui imputabile. L’Amministrazione confermava la gestione disordinata dovuta al ricambio di personale e all’assenza di un database.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile: non una verifica formale, ma un accertamento pregnante sulla regolarità della gestione. Rileva anzitutto che non risulta alcun provvedimento formale di nomina dell’agente, circostanza confermata dall’Amministrazione. Ciò nonostante, l’esercizio di fatto delle funzioni di consegnatario è sufficiente a radicare gli obblighi e le responsabilità connessi, in forza dell’art. 178, lett. c) ed e), del R.D. n. 827/1924.

La gestione, plurisoggettiva, è sussumibile nel modello dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924. Il rendiconto è però unitario, non corredato dei conti degli agenti secondari: ne deriva un primo profilo di irregolarità, poiché la confusione delle gestioni impedisce la corretta individuazione delle responsabilità dei singoli agenti. Inoltre, l’agente non ha allegato alcun verbale di passaggio delle consegne, pur essendo tenuto alla ricognizione della consistenza dei materiali all’atto dell’assunzione, come imposto dall’art. 182 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002, onde evitare la responsabilità solidale per eventuali ammanchi.

Nel merito contabile, il Collegio condivide integralmente i rilievi istruttori: il rendiconto riporta una rappresentazione inesatta della rimanenza iniziale, dei libretti emessi e annullati e della giacenza finale, con conseguente errata determinazione della somma da versare alla Tesoreria dello Stato. Tali discrasie non sono dati minimali né refusi, incidendo sull’attendibilità del rendiconto e trovando necessaria corrispondenza nei versamenti effettuati.

Le giustificazioni sulle difficoltà organizzative e sulla contabilizzazione manuale sono irrilevanti: è onere dell’agente giustificare il debito e predisporre la documentazione necessaria al discarico, ai sensi dell’art. 33 R.D. n. 827/1924. La ricognizione fu eseguita con notevole ritardo, solo dopo la richiesta istruttoria, e l’Amministrazione non fu in grado di produrre tutte le ricevute di pagamento.

Quanto alla mancata relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., il Collegio ritiene che l’omissione non sia addebitabile all’agente, bensì all’Amministrazione. Alla luce dei plurimi profili di irregolarità, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico. Nulla per le spese, in assenza di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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