Conto irregolare per mancata allegazione dei subconti degli agenti secondari (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 38 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo a una gestione plurisoggettiva di beni, il conto giudiziale reso dal soggetto che ha assunto in via di fatto le funzioni di agente contabile è irregolare quando non sia corredato dei conti degli agenti secondari, come impone l’art. 192, comma 3, del R.D. n. 827/1924. La confusione delle gestioni, oggettiva e soggettiva, impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti, che di regola rispondono per la parte avuta. Ne consegue che non può dichiararsi la regolarità del conto né ammettersi l’agente al discarico. Parimenti irregolare è il conto quando il verbale di passaggio delle consegne sia redatto in forma sintetica, senza la ricognizione della consistenza dei materiali e delle scritture contabili da parte del consegnatario subentrante.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è investita del giudizio di conto relativo alla gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale della Prefettura di Padova, per il periodo 01.01.2024–23.07.2024. Il magistrato istruttore ha rilevato un disallineamento tra la rimanenza finale dell’esercizio 2023 e la giacenza iniziale del 2024, oltre alla redazione in forma sintetica del verbale di passaggio delle consegne.

L’agente contabile ha depositato memoria difensiva sostenendo che le irregolarità attengono a un mero refuso contabile, poi regolarizzato, e che la carenza di relazione dell’organo di controllo interno non impedisce il discarico. L’Amministrazione ha confermato la buona fede dell’agente e la natura dell’errore. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile: non mera verifica formale dello schema, ma accertamento della regolarità della gestione. Rileva, in primo luogo, che non risulta alcun provvedimento formale di nomina dell’agente, circostanza confermata dall’Amministrazione.

Tale carenza non esclude la qualifica. L’art. 178, lett. c) ed e), del R.D. n. 827/1924 considera agenti contabili anche coloro che, senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi degli agenti, ancorché in via di mero fatto, divenendo destinatari degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione. Il dirigente ha quindi esercitato di fatto le funzioni di agente contabile.

La gestione descritta configura un modello plurisoggettivo, sussumibile nell’art. 192 del R.D. n. 827/1924: i modelli di libretti erano detenuti dall’area competente al rilascio, cui erano addetti più impiegati coinvolti nella distribuzione. Erano tenuti alla resa del conto tutti coloro che avevano la disponibilità e il maneggio dei modelli. Si delinea uno schema agente principale/subagente, in cui l’agente principale presenta un conto unitario in cui confluiscono le gestioni degli agenti secondari.

Nel caso concreto, però, il documento di rendicontazione è unitario nonostante l’ingerenza di più soggetti. Manca l’allegazione dei conti degli agenti secondari richiesta dall’art. 192, comma 3, del R.D. n. 827/1924. La confusione delle gestioni impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli, che rispondono per la parte avuta. Il conto è dunque irregolare.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti sull’errore contabile, ma rileva che il verbale di passaggio delle consegne, non compilato sul previsto mod. 99 C.G., non è conforme all’art. 182 del R.D. n. 827/1924 e all’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002: non è intervenuto il rappresentante dell’Amministrazione né è stata effettuata la ricognizione della contabilità. La scrittura di apertura non trova corrispondenza in quella di chiusura del rendiconto 2023, non consentendo al subentrante di risalire con certezza alle rimanenze di partenza. Per tali profili il conto non può essere dichiarato regolare e l’agente non è ammesso al discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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