Discarico dell’agente contabile per conti resi con modelli 21 tardivi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 159 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa di conto, la mancata compilazione del modello 21 in luogo del mero registro contabile non impedisce il discarico dell’agente contabile quando questi produca i modelli prescritti prima della decisione, purché i versamenti in tesoreria risultino già documentati dalle reversali e dalle quietanze di incasso trasmesse dall’ente. In tal caso il giudice può dichiarare il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., senza necessità di restituire gli atti al magistrato relatore. La regolarizzazione tardiva rileva sul piano sostanziale quando la documentazione contabile è completa e la parificazione non è più contestata.

Il Fatto

Il magistrato delegato al giudizio di conto, esaminata la gestione dei diritti di segreteria e delle carte d’identità per l’annualità 2021 presso un comune, ha rimesso il conto al presidente della Sezione chiedendone la trasmissione alla Procura regionale per il promovimento di un giudizio di resa di conto nei confronti dell’agente contabile. Alla parte era contestato di aver reso il conto mediante un semplice registro contabile, in luogo del modello 21 previsto, con la conseguenza di non evidenziare le operazioni di scarico e di non ottenere la parificazione dal responsabile del servizio finanziario.

La Procura regionale, con memoria, ha eccepito l’inammissibilità del conto presentato, richiamando l’art. 149 c.g.c. L’agente contabile ha riconosciuto l’errore, ascrivendolo a una discrasia del programma informatico di gestione delle entrate, e ha depositato i modelli 21 mancanti. All’udienza la causa è stata discussa dalla sola Procura regionale ed è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che l’agente contabile, in luogo del mero registro originariamente presentato al comune, ha stilato due distinti modelli 21: uno riferito ai diritti di segreteria connessi al rilascio delle carte d’identità e l’altro ai corrispettivi per l’emissione delle carte d’identità elettroniche, entrambi per l’annualità 2021.

Di decisiva importanza è la circostanza che i versamenti in tesoreria, eseguiti mensilmente per ciascuno dei due conti, risultavano già documentati dalle reversali e dalle corrispondenti quietanze di incasso trasmesse dal comune come allegato alla nota del 14 luglio 2023. La documentazione contabile era dunque completa sul piano sostanziale.

Su queste basi la Corte ha escluso la necessità di disporre la restituzione degli atti al magistrato relatore, ai sensi del comma 2 dell’art. 149 c.g.c., e ha dichiarato il discarico dell’agente contabile relativamente ai due conti in questione per l’annualità 2021.

Il principio che emerge è che l’irregolarità formale nella resa del conto, pur accertata, non conduce automaticamente a una pronuncia di inammissibilità quando la regolarizzazione intervenga in corso di giudizio e i flussi finanziari siano già comprovati dalla documentazione dell’ente. La verifica del giudice di conto si sposta così dal profilo formale a quello sostanziale della parificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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