Conto giudiziale irregolare se mancano i conti degli agenti secondari (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 444 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, la qualifica di agente contabile discende dalla mera circostanza, anche di fatto, del maneggio del denaro pubblico o della detenzione di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, prescindendo dall’esistenza di un provvedimento di nomina. Quando più soggetti si ingeriscono nella medesima gestione di carte valori, il conto deve essere plurisoggettivo e i conti degli agenti secondari vanno allegati a corredo di quello dell’agente principale, ai sensi dell’art. 192, terzo comma, r.d. n. 827/1924. Il conto unitario reso dal solo responsabile dell’ufficio è irregolare, perché la confusione delle gestioni impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti. L’assenza di ammanchi non sana l’irregolarità, né consente il discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto relativo alla gestione del consegnatario di stampati a rigoroso rendiconto — i modelli cartacei delle patenti di servizio — reso per l’esercizio 2022 dal dirigente responsabile dell’Area competente di una Prefettura. Il Magistrato istruttore ha deferito il conto al Collegio dopo aver rilevato che il soggetto aveva svolto di fatto le funzioni di agente contabile, che non era stato redatto un verbale di passaggio delle consegne e che mancava la relazione dell’organo di controllo interno.
L’Amministrazione ha chiesto il discarico, valorizzando la corrispondenza contabile delle giacenze, la parificazione del conto e il visto di regolarità della Ragioneria Territoriale. L’agente, costituito, ha rappresentato di aver rivestito la qualifica solo in via di fatto, chiedendo anch’esso l’approvazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura delle carte valori, fornite dall’Istituto Poligrafico e contraddistinte da numero di serie progressivo, e osserva che la gestione rendicontata espone una giacenza iniziale di due modelli, un’unica movimentazione di scarico e una giacenza finale di un modello. L’esame della ricevuta di consegna ha però evidenziato che alla gestione ha preso parte anche una funzionaria addetta all’ufficio, che ha sottoscritto la ricevuta assumendo del pari, di fatto, la qualità di agente contabile.
La fattispecie integra dunque una gestione plurisoggettiva, sussumibile nel modello disciplinato dall’art. 192 del r.d. n. 827/1924. La qualifica di agente contabile prescinde dalla formale nomina, rilevando il solo maneggio del denaro pubblico o la detenzione di materie dello Stato. Ne deriva che erano tenuti alla resa del conto tutti i soggetti che, nell’ufficio, hanno avuto la disponibilità e il maneggio dei modelli.
Il conto in esame, invece, è unitario, benché alla gestione abbiano partecipato più soggetti. Manca l’allegazione dei conti degli agenti secondari, imposta dall’art. 192, terzo comma, r.d. n. 827/1924, secondo cui i contabili secondari devono rendere il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello principale. Il Collegio richiama il principio per cui il conto deve essere idoneo a dimostrare i fatti di gestione e i relativi risultati, come positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c., e la giurisprudenza contabile che afferma l’irregolarità del conto quando la confusione delle gestioni — oggettiva o soggettiva — impedisce di individuare la responsabilità dei singoli agenti.
Quanto al verbale di passaggio delle consegne, la sua mancanza non è ostativa di per sé all’approvazione, poiché la scrittura di apertura del conto trova corrispondenza nella chiusura del conto dell’esercizio precedente, con numeri di serie e quantità coerenti e progressivi. Su questo punto il Collegio esclude ulteriori irregolarità.
Infine, l’omessa relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta per legge all’adempimento. La parificazione del conto e il visto della Ragioneria non assolvono in funzione sostitutiva a tale relazione, che differisce per metodo e contenuto.
In assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico.
Nota della Redazione
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