Malfunzionamento strutturale non giustifica controlli interni enti locali in dissesto (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 346 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dissesto finanziario dell’ente locale non costituisce esimente dell’obbligo di esercizio dei controlli interni previsti dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000. La condizione di squilibrio strutturale può incidere sulla concreta realizzabilità di alcuni profili del sistema, ma la carenza di taluni controlli deve essere bilanciata dall’espletamento degli altri. Il malfunzionamento che investe in modo strutturale e trasversale tutte le tipologie di controllo — regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi — non è idoneo a integrare quella compensazione, e impone anzi un rafforzamento del sistema in ragione degli stringenti vincoli normativi e delle difficoltà gestionali che il dissesto comporta. Il quadro che ne deriva integra un funzionamento non adeguato dei controlli interni, quale esito della verifica demandata alla sezione regionale di controllo.

Il Fatto

Il Comune di Lentini ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Sicilia i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Dall’esame della documentazione sono emersi molteplici profili di criticità, con particolare riguardo alla carenza di report periodici, all’inadeguatezza del personale assegnato in termini di F.T.E. e all’omessa attivazione di alcune tipologie di controllo.

L’ente ha costantemente motivato le proprie omissioni con la condizione di dissesto finanziario e con i ripetuti avvicendamenti nelle posizioni apicali della struttura organizzativa. Su tali premesse la Sezione ha formulato le osservazioni ai referti e ha rimesso la decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione dell’art. 148 TUEL, che affida alle sezioni regionali il controllo di legittimità e regolarità delle gestioni degli enti locali attraverso la verifica del funzionamento del sistema dei controlli interni, finalizzata a valutare l’adeguatezza degli strumenti, la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi e l’osservanza dei vincoli finanziari e contabili.

Il quadro complessivo che emerge dai questionari è di carenza grave di tutte le tipologie di controllo. Il sistema dei controlli non è stato esercitato in piena conformità ai regolamenti, i report prodotti sono risultati parzialmente soddisfacenti o radicalmente assenti, le criticità rilevate dall’ente stesso sono di livello medio e il personale assegnato è solo parzialmente adeguato.

Anche il controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta inadeguato: gli esiti dei controlli degli anni precedenti non hanno orientato l’estrazione degli atti da sottoporre a verifica, non sono stati effettuati controlli su specifici uffici e i responsabili dei servizi si sono adeguati alle direttive in meno della metà dei casi.

Il controllo di gestione non ha prodotto report tempestivi, non ha utilizzato indicatori adeguati e non è stato in grado di influenzare la riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo strategico è rimasto sostanzialmente inattuato. Il controllo sugli equilibri finanziari e quello sugli organismi partecipati hanno dato risposte quasi esclusivamente negative od omissive. Il controllo sulla qualità dei servizi non ha visto l’adozione della Carta dei servizi, né indagini di soddisfazione degli utenti, né benchmarking.

La Corte affronta quindi il nesso tra dissesto finanziario e controlli interni. Richiamando la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/SEZAUT/2019/FRG e le proprie pronunce n. 292/2016 e n. 215/2018, la Sezione osserva che il dissesto può incidere sulla possibilità di realizzare appieno il sistema dei controlli, ma che la carenza di alcuni profili deve essere compensata dall’espletamento degli altri. Nel caso concreto tale bilanciamento è impossibile, perché il malfunzionamento è strutturale e trasversale. La condizione di dissesto non è quindi esimente, ma impone anzi un rafforzamento dei controlli. Solo le appendici relative all’emergenza Covid-19 e al P.N.R.R. mostrano sistemi di controllo idonei predisposti dall’ente.

All’esito della verifica, la Sezione ha deliberato la trasmissione del provvedimento al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario Generale e all’Organo di revisione, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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