Irregolarità del conto giudiziale per commistione degli incassi e violazione dell’annualità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 343 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile è irregolare quando le registrazioni degli incassi mescolano somme riscosse con modalità di pagamento diverse, con compensazioni tra flussi di diversa fonte. Tale modalità contabile viola i principi di chiarezza e di corretta rappresentazione dei fenomeni gestionali, che impongono rilevazioni idonee a ricostruire i flussi per singola modalità e a consentirne la riconciliabilità con la documentazione di riscontro. È parimenti irregolare l’impiego di sopravvenienze attive di un esercizio successivo per ripianare mancati riversamenti dell’anno precedente, in violazione del principio di annualità, che esclude compensazioni finanziarie tra gestioni annuali differenti. Accertate tali irregolarità di rappresentazione, il giudice dichiara l’irregolarità del conto senza condanna dell’agente, quando le stesse attengono alla sola rilevazione ed esposizione dei fatti gestionali e non determinano addebiti.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda due conti giudiziali relativi alla gestione degli incassi CUP presso una struttura sanitaria pubblica. Il primo è reso da un’agente contabile, in qualità di riscossore, per la frazione iniziale dell’esercizio 2019; il secondo è reso da una società, subentrata nel servizio, per la restante parte dell’anno.

A seguito dell’esame giudiziale, il Giudice designato rileva criticità contabili di analogo contenuto per entrambe le gestioni: tenuta non ordinata delle scritture e scorrettezza delle operazioni di riversamento. Il confronto tra reversali di incasso e provvisori di versamento evidenzia una commistione tra le registrazioni delle varie modalità di pagamento e l’erroneo utilizzo delle sopravvenienze attive. Il Giudice designato chiede quindi la dichiarazione di irregolarità delle gestioni.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione dell’agente contabile, che nega di aver rivestito tale qualifica nel periodo rendicontato, assumendo che le attività di incasso fossero svolte da personale della ditta appaltatrice. L’eccezione non trova riscontro nella documentazione in atti. La delibera con cui l’amministrazione ha individuato gli agenti per il periodo considerato, in ragione dei ritardi nell’avvio del contratto di servizio, ha natura ricognitiva della situazione di fatto realizzatasi. Conferma tale lettura la sottoscrizione del conto in qualità di agente contabile. Il giudizio non verte sulla legittimità delle operazioni gestionali, ma sulla mera regolarità della rendicontazione: l’adempimento è stato fatto proprio dall’agente al momento della sottoscrizione.

Nel merito, la Corte rileva che i prospetti di rendicontazione riportano flussi di incassi effettuati con mezzi di pagamento diversi, con compensazioni tra importi di diversa fonte. Tale modalità non è in linea con i principi di chiarezza e di corretta rappresentazione. In presenza di differenti opzioni di pagamento, le rilevazioni delle singole transazioni e la rendicontazione consuntiva devono consentire la riconciliabilità con la documentazione di riscontro. Eventuali commistioni inficiano la ricostruzione complessiva della gestione.

Merita accoglimento anche la censura sull’utilizzo di sopravvenienze attive del 2020 per il riversamento di somme introitate nel 2019. L’approccio contabile viola il principio di annualità, che impone di riportare i fatti gestionali di competenza dello specifico periodo e esclude compensazioni tra flussi di due gestioni annuali differenti.

Le irregolarità non sono specificamente contestate dagli agenti e producono conseguenze nelle risultanze finali dei conti, che rappresentano i saldi di apertura delle gestioni successive e possono inficiarne la rendicontazione. Tuttavia, come correttamente sostenuto dalla difesa della società e come esposto nella relazione, dalle irregolarità accertate non conseguono addebiti: esse attengono alla sola rilevazione ed esposizione aggregata dei fatti nel prospetto del conto. I conti vanno pertanto dichiarati irregolari, senza condanna degli agenti, con compensazione delle spese. Le argomentazioni costituiscono elementi di indirizzo per le rendicontazioni future.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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