Danno da disservizio del pubblico dipendente e scudo erariale: accoglimento parziale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 342 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo richiesto dall’art. 21 d.l. n. 76/2020 ai fini della responsabilità amministrativo-contabile coincide con la nozione penalistica dell’art. 43 cod. pen. e comprende anche il dolo eventuale, non essendo configurabile un dolo civilistico riferito al singolo atto. Il danno da disservizio costituisce figura di sintesi di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio e si articola in distinte voci, tra cui il disservizio in senso stretto, i costi straordinari di accertamento e la lesione del nesso sinallagmatico. La relativa quantificazione è affidata al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., con esclusione dei costi rientranti nell’ordinaria attività di polizia giudiziaria. La voce da lesione sinallagmatica presuppone la dimostrazione dell’inutilità della retribuzione in relazione al concreto arco temporale delle condotte illecite accertate.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha evocato in giudizio un militare della Guardia di Finanza, addetto alla gestione del magazzino dei reperti, contestandogli di avere sottratto, mediante prelievi successivi, il denaro sequestrato in altro procedimento penale e affidato in custodia all’ufficio. L’uomo ha ammesso le sottrazioni, giustificandole con esigenze personali e familiari, ed è stato condannato in sede penale per peculato con sentenza del Tribunale di Roma.
La Procura contabile ha quindi chiesto la condanna al risarcimento del danno da disservizio, articolandolo in due voci: il costo delle verifiche straordinarie sostenute dall’amministrazione e la quota delle retribuzioni corrisposte nel periodo delle sottrazioni. Il convenuto ha eccepito l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, invocando la sola colpa lieve e chiedendo una riduzione equitativa, oltre all’ammissione di una consulenza medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza istruttoria. Il ricovero e l’intervento chirurgico documentati riguardano il 2024, a distanza dai fatti, e in sede penale l’imputato non ha mai prospettato disturbi psichici incidenti sul dolo, avendo invece riferito difficoltà economiche familiari. Mancano pertanto i presupposti di cui all’art. 94, primo comma, c.g.c..
Nel merito, la Corte ritiene artificiosa la tesi difensiva che nega la disponibilità del bene in capo all’amministrazione perché appartenente a un terzo. Rileva il rapporto di servizio e gli obblighi che ne derivano; il titolo giuridico della detenzione del denaro non incide sull’accertamento della responsabilità amministrativa, e comunque la questione apparteneva al giudizio penale. La confisca per equivalente disposta in quella sede conferma la fondatezza dell’azione erariale.
Quanto all’art. 21 d.l. n. 76/2020, il Collegio ne esclude la disapplicazione. La norma limita la responsabilità contabile alle condotte dolose commissive e il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite penali n. 38343/2014 e la giurisprudenza contabile prevalente, affermando che la volontà dell’evento comprende anche il dolo eventuale. Nel caso concreto la condotta appare senza dubbio dolosa, essendo suffragata dalle ammissioni rese dall’interessato nel corso delle verifiche e confermate davanti al pubblico ministero.
Sul quantum, la Corte ricostruisce le figure sintomatiche del danno da disservizio e i criteri di liquidazione elaborati dalla giurisprudenza contabile. Accoglie la prima voce, pari al costo delle ore straordinarie per la riorganizzazione del magazzino e la redazione di atti per l’autorità giudiziaria, escludendo invece le attività rientranti nell’ordinaria azione di polizia giudiziaria, che non costituiscono sviamento dalle finalità istituzionali.
Quanto alla seconda voce, il Collegio non condivide il criterio dell’accusa, che aveva considerato l’intero arco di disponibilità del denaro. I prelievi più cospicui si sono concentrati tra gennaio e maggio 2022 e quelli in contanti non sono tracciabili: va quindi assunto a parametro la sola retribuzione di quel periodo, pari a euro 16.476,43, con una percentuale del 15% e un danno di euro 2.471,46. La domanda è accolta parzialmente, con condanna complessiva di euro 5.098,24 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e spese di giustizia a carico del convenuto.
Nota della Redazione
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