Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 33 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica. Quando il contabile abbia depositato il conto giudiziale dopo la fissazione del termine perentorio da parte del giudice monocratico, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La definizione con sentenza dichiarativa di estinzione non subisce variazioni in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, restando ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione di fissare, nei confronti dell’agente contabile esterno addetto alla riscossione e versamento dell’imposta di soggiorno, un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2013, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista per la grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto n. 36/2025 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Successivamente l’Amministrazione comunale ha trasmesso la relativa documentazione mediante l’applicativo informatico, in tre distinte comunicazioni. Alla camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene alla definizione del giudizio per resa del conto allorché, nelle more, sia intervenuto il deposito del conto stesso da parte del contabile. La questione non attiene al merito della gestione, ma alla sola verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendicontazione imposto all’agente contabile.
Dalla disamina degli atti risulta che il conto giudiziale è stato effettivamente depositato. Il giudice rileva come la fattispecie debba essere definita, per evidenti ragioni di economia processuale, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005).
Il Collegio richiama inoltre il proprio precedente (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 2020), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma: dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti. Ne consegue la definizione con sentenza dichiarativa di estinzione.
Il giudice precisa che restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c., rimettendo gli atti al magistrato relatore del conto giudiziale. Rilevata la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, non si provvede sulle spese.
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Nota della Redazione
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