Compensi agli organi societari e copertura delle perdite nella controllata (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 169 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le cariche sociali attribuite al personale pubblico collocato in quiescenza sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, richiamato dall’art. 11 del TUSP, senza distinzione tra incarico conferito anteriormente o posteriormente al pensionamento. La Sezione del controllo sugli enti esercita il proprio sindacato sulla gestione finanziaria delle società partecipate, segnalando al Parlamento le criticità dei compensi, degli assetti societari e delle operazioni straordinarie. Le clausole di un patto parasociale che addossano illimitatamente alla capogruppo le perdite della controllata integrano un fattore di rischio finanziario meritevole di rilievo, soprattutto in assenza di un piano degli investimenti e di un’analisi dei flussi idonei a supportare le delibere di ripianamento.
Il Fatto
La Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, il risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Acquedotto Pugliese s.p.a. per l’esercizio 2022. La Società, interamente partecipata dalla Regione e affidataria del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale Puglia, è controllante della controllata ASECO s.p.a., operante nel comparto dei rifiuti organici e rimasta sostanzialmente inattiva per il sequestro penale del suo unico impianto.
Due vicende assumono rilievo: il compenso corrisposto al Presidente del Consiglio di amministrazione, già docente universitario e titolare di pensione pubblica, e le ricadute finanziarie dell’operazione Nuova ASECO, con il trasferimento del quaranta per cento della partecipazione all’Agenzia regionale per i rifiuti.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, applicabile a tutte le società di cui al TUSPP con esclusione delle quotate e delle loro partecipate. La norma impone la gratuità delle cariche attribuite al personale pubblico in quiescenza, senza distinguere se l’assunzione sia avvenuta prima o dopo il collocamento a riposo. Il Collegio sindacale, rilevata la criticità, ha invitato la Società a sospendere il pagamento e a valutare la restituzione delle somme.
Il parere richiesto al Dipartimento della funzione pubblica ha confermato l’applicabilità della disciplina, subordinando ogni cumulo alla verifica della natura del compenso e ai limiti dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011. La Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 78/2024/PAR, ha confermato l’operatività del divieto anche nella vicenda in esame.
Sul versante societario, la Corte esamina l’operazione Nuova ASECO, sulla quale la Sezione regionale aveva reso il parere n. 35 del 2023, evidenziando criticità sulla sostenibilità finanziaria e sulla convenienza economica dell’affidamento in house. Il patto parasociale obbliga la capogruppo a versare gli importi corrispondenti alle perdite della controllata, accollandole integralmente e illimitatamente.
Il Collegio sindacale ha espresso avviso contrario al ripianamento, rilevando l’assenza di un piano degli investimenti e di un’analisi dei flussi finanziari idonei a supportare la decisione. Analoghe perplessità ha manifestato il Magistrato delegato al controllo, che ha censurato l’eccessiva ampiezza della clausola. Il Consiglio di amministrazione ha comunque deliberato il versamento in conto copertura delle perdite al 14 dicembre 2023.
Nota della Redazione
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