Cessata materia del contendere e inammissibilità per carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 134 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la rideterminazione della quota retributiva secondo la disciplina più favorevole riservata ai militari, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando l’INPS, prima della domanda giudiziale, abbia già rideterminato il trattamento di quiescenza applicando l’aliquota invocata e liquidato gli arretrati. Il conseguimento del bene giuridico richiesto anteriormente all’instaurazione del giudizio esclude l’utilità della pronuncia e determina la definizione del processo per sopravvenuta cessata materia del contendere, con declaratoria di inammissibilità. La verifica dell’interesse ad agire va condotta con riferimento al momento di proposizione della domanda e alla sua permanenza fino alla decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio nel settembre 2021, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge 8.8.1995 n. 335, non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni.
Limitatamente agli anni di servizio utili fino al 31.12.1995, per i quali la pensione è determinata col sistema retributivo, il ricorrente ha rivendicato l’applicazione della disciplina dell’art. 54 d.P.R. 29.12.1973 n. 1092, riservata ai militari, in luogo di quella dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 applicata dall’Istituto, ritenuta meno favorevole. Nel corso del giudizio l’INPS ha rappresentato di aver già rideterminato il trattamento con l’aliquota invocata, corrispondendo gli arretrati, e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere; il ricorrente ha aderito.
La Motivazione della Corte
La questione devoluta attiene alla sussistenza dell’interesse ad agire nel giudizio di rideterminazione del trattamento pensionistico, una volta che l’amministrazione previdenziale abbia provveduto in via amministrativa alla pretesa dedotta in giudizio.
Il Giudice accerta che, con la determina n. FR1032022000271, l’INPS ha rideterminato il trattamento di quiescenza applicando l’aliquota del 2,44% indicata nelle pronunce delle Sezioni Riunite, provvedendo alla liquidazione degli arretrati nel maggio 2022, dunque in epoca antecedente alla domanda giudiziale.
Da questa circostanza il Giudice desume che il bene giuridico per cui si è adito il giudice risulta già conseguito. Il ricorso non può quindi trovare accoglimento, difettando un interesse attuale e concreto alla pronuncia.
La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c., non essendo ravvisabili ragioni per addossarle alla parte soccombente in senso sostanziale.
Il percorso argomentativo conferma che l’interesse ad agire va valutato con riferimento al momento di proposizione della domanda e alla sua permanenza fino alla decisione: la sopravvenuta o, come nel caso, preventiva soddisfazione della pretesa incide sulla possibilità di pervenire a una pronuncia di merito.
Nota della Redazione
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