Conto giudiziale e partecipazioni societarie: il consegnatario di azioni va discaricato (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 249 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni di una società partecipata che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare i diritti dell’azionista assume la qualifica di agente contabile, con la conseguente soggezione al giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti. Tuttavia, in sede di giudizio di conto l’agente contabile non può essere chiamato a rispondere degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato o l’esercizio del diritto di opzione, restando per tali profili esperibile la sola azione di responsabilità amministrativa promossa dal Pubblico Ministero contabile. Ne consegue che, in assenza di rilievi dell’istruttore e di perdite di esercizio, il conto giudiziale, regolare sul piano formale, è ammesso a discarico.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., il conto giudiziale reso da un agente contabile consegnatario delle azioni di una società partecipata per l’esercizio 2019. Il conto esponeva la consistenza della partecipazione, pari a n. 7609 azioni del valore unitario di € 1,00, invariata dall’inizio alla fine dell’esercizio.
Nella relazione il Magistrato rilevava che la società partecipata presentava un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e aveva conseguito nel triennio un fatturato medio non superiore a un milione di euro, risultando quindi soggetta a razionalizzazione ex art. 20 TUSP. Su questa base prospettava la possibile inammissibilità del conto e la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, investito in via preliminare della questione, ha dichiarato ammissibile il giudizio con sentenza/ordinanza n. 100/2024, restituendo gli atti al Magistrato istruttore per il prosieguo dell’istruttoria. All’esito, l’istruttore, esaminata la documentazione, ne ha rappresentato la regolarità formale e sostanziale e ha concluso per il discarico del contabile, richiesta cui si è associato il Pubblico Ministero.
Nel merito, la Corte ha anzitutto verificato la regolarità formale del conto. Il documento risultava sottoscritto dall’agente contabile, vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e corredato dal provvedimento di parifica, oltre che dalla documentazione necessaria all’esame, tra cui il piano di riassetto approvato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, i verbali del collegio dei revisori e la delibera di approvazione del conto.
La gestione era stata rappresentata con il modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996, espressamente previsto per i conti dei consegnatari di azioni, recante l’indicazione della tipologia dei titoli e la consistenza della partecipazione al 1° gennaio 2019, rimasta invariata al 31 dicembre 2019. Sul piano formale, dunque, il conto è scevro da censure.
Sul piano sostanziale, dall’esame del conto e della documentazione di corredo non sono emerse perdite di esercizio. La Corte richiama il quadro giurisprudenziale secondo cui assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni titolare del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti dell’azionista, dovendo svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, ma ricorda che l’agente non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, degli atti di esercizio dei diritti sociali. In assenza di rilievi di qualunque tipo da parte dell’istruttore e di perdite di esercizio, il conto è stato pertanto dichiarato regolare e ammesso a discarico, con nulla per le spese non essendosi l’agente avvalso di difensore.
Nota della Redazione
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