Debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 26 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. Il debito di custodia, che comporta l’inversione dell’onere della prova e l’obbligo di rendicontazione giudiziale, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. Il mero uso dei beni da parte degli uffici, con assegnazione diretta ai luoghi di lavoro, integra il solo debito di vigilanza e non consente la resa del conto giudiziale. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una funzionaria di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2022, quale consegnataria di beni mobili dell’ente locale. Il giudizio è stato incardinato davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del conto.
Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni e aveva prospettato al Collegio che la gestione rendicontata non riguardava beni per i quali l’agente avesse debito di custodia. I beni elencati — attrezzature informatiche, mobili e macchine per ufficio, beni specifici, volumi della biblioteca comunale, strutture per manifestazioni — risultavano distribuiti nei vari uffici e assegnati ai luoghi di lavoro, con utilizzo immediato e individuale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità del conto, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione soggettiva dell’agente, ritenendola decisiva per la stessa configurabilità del giudizio di conto. Il punto di partenza è l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La norma si coordina con l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.
Da questa distinzione deriva una conseguenza rilevante sul piano probatorio e processuale. Solo il debito di custodia determina l’inversione dell’onere della prova e impone la resa del conto giudiziale, che incardina automaticamente l’agente nel giudizio davanti alla Corte dei conti. La Corte sottolinea che la qualifica di agente contabile incide su materie riservate allo Stato, con la conseguenza che non è facoltà dell’ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni.
Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile soggetta a rendicontazione giudiziale. Nella fattispecie, i beni elencati sono in uso agli uffici e non custoditi in un deposito, e la mera elencazione inventariale non evidenzia la gestione di magazzino in conformità al modello previsto dal D.P.R. n. 194/1996.
Il Collegio conclude pertanto che sulla consegnataria grava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale e dichiarazione di improcedibilità del giudizio. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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