Conto giudiziale privo dei versamenti e inammissibile il giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 138 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, redatto secondo il modello 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996, deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico, quali colonne distinte e imprescindibili. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” costituisce un errore concettuale e non una mera imprecisione formale, poiché sostituisce indebitamente lo scarico e rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne deriva la carenza di un elemento essenziale del conto, che ne impedisce la qualifica quale atto di resa del conto e determina l’inammissibilità del giudizio di conto, con necessità di un nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro pubblico va intesa in senso ampio e ricomprende i crediti riscossi con modalità elettroniche o tramite terzi, con conseguente obbligo di resa del conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, per l’esercizio finanziario 2020, nell’ambito della gestione dei canoni civici come riscuotitore interno. Il magistrato relatore ha sollevato criticità di irregolarità, rilevando che il conto risultava non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti e con gli incassi tramite POS indebitamente inclusi nella colonna dei versamenti in tesoreria.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità materiale, ma sarebbero state accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con attività limitata alla verifica amministrativa del pagamento. Ha invocato l’assenza di ammanchi e di danno erariale, la ricostruibilità della gestione attraverso le scritture contabili e gli estratti conto, la buona fede e la trasparenza dell’operato. Ha chiesto il discarico dei conti giudiziali. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo della sua ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’economo (modello 23) e per il riscuotitore (modello 21), in ragione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici. Nel modello 21 devono essere indicati gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. Ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, trattandosi di colonne distinte. La Corte richiama il principio per cui la forma e i contenuti del conto sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio e la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione, citando Sez. Molise 25/2018, Sez. Veneto 238/2022 e Sez. Piemonte 144/2011.
Il Collegio affronta poi la questione preliminare della inclusione degli incassi tramite POS. Aderendo all’orientamento prevalente, osserva che il maneggio di denaro va inteso in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite terzi, POS o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto, come affermato da Sez. Toscana 285/2017, Sez. Sardegna 294/2018 e Sez. Calabria 176/2022.
Nel merito, il conto risulta non correttamente strutturato: la sezione “versamento in tesoreria” contiene esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il Collegio richiama C. Conti Sez. I n. 14/1985, secondo cui il conto redatto su modello irrituale può qualificarsi giudiziale se contiene gli elementi richiesti, e rileva che nella specie manca proprio l’elemento essenziale che consente la qualifica dell’atto quale conto giudiziale.
La completezza del conto è requisito imprescindibile del sindacato del giudice contabile, che non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il conto privo degli elementi essenziali è pertanto inammissibile, perché la carenza originaria impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale ex art. 93 Cost. Il Collegio dichiara il giudizio inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto, nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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