Inammissibile il conto giudiziale con incassi POS come versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 137 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del riscuotitore deve esporre in modo distinto il carico delle somme riscosse e lo scarico dei versamenti in tesoreria, quali aggregati imprescindibili della resa del conto. L’indicazione degli incassi tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del mod. 21 di cui al d.P.R. n. 194/1996 costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale: essa sostituisce indebitamente il versamento con la riscossione e priva il conto dell’elemento essenziale che documenta il trasferimento dei fondi all’ente. Tale carenza originaria rende il conto inammissibile e impedisce l’instaurazione valida del giudizio di conto, poiché il giudice non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto la gestione di un riscuotitore interno di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2020, con riferimento alla riscossione dei proventi dei bagni pubblici comunali. Il magistrato relatore ha rimesso al Collegio una relazione di irregolarità, rilevando che il conto era stato reso in difformità del mod. 21 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 e che risultava carente dei requisiti minimi essenziali.
In particolare, il conto indicava nella colonna dei versamenti in tesoreria le sole riscossioni effettuate tramite POS, in luogo dei versamenti. L’agente contabile si è costituito sostenendo il carattere meramente formale dei rilievi, la piena tracciabilità dei flussi finanziari mediante le scritture dell’ente e gli estratti conto della tesoreria, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, nonché l’insussistenza del maneggio di denaro pubblico per le somme accreditate direttamente sul conto dell’ente. Ha chiesto il discarico dei conti giudiziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione che il d.P.R. n. 194/1996 opera tra il conto dell’economo (mod. 23) e quello dell’agente della riscossione (mod. 21). Per quest’ultimo la disciplina impone l’indicazione delle generalità, del periodo di gestione, degli estremi della riscossione e, soprattutto, dei versamenti in tesoreria, con numero di quietanza e importo. Il conto deve quindi offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione: ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e versamenti e riscossioni restano colonne distinte.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la forma e i contenuti del conto sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può valere a derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione. I pilastri della resa del conto sono il carico, che genera il debito dell’agente, e lo scarico, che lo estingue: la loro distinta rappresentazione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Quanto alla nozione di maneggio di denaro, il Collegio aderisce all’orientamento espansivo: essa comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite altri soggetti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per gli incassi con carta di credito e bonifico diretto degli utenti.
Nel caso concreto il conto espone nella sezione dei versamenti i soli dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione impedisce di verificare lo scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, rendendo impossibile stabilire se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile e non può essere qualificato atto di resa del conto: la sua carenza originaria impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale di controllo ex art. 93 Cost. Il giudizio è quindi dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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