Accertamento medico-legale ex tunc e decorrenza della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 126 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendenti da causa di servizio, il giudice contabile può legittimamente discostarsi dall’ascrizione tabellare operata dalla C.M.O., allorché la consulenza tecnica d’ufficio, condotta secondo una criteriologia ex tunc basata su elementi di verosimiglianza e probabilità logica, dimostri che alla data dell’accertamento la menomazione fosse riconducibile a una categoria superiore della Tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978. La decorrenza del trattamento privilegiato, ove la domanda amministrativa sia presentata oltre il biennio dal congedo, è regolata dall’art. 191, terzo comma, T.U. n. 1092/1973 e va quindi fissata dal mese successivo alla domanda stessa. I ratei anteriori al quinquennio rispetto all’atto interruttivo della prescrizione, quale la diffida notificata all’ente previdenziale, sono prescritti.
Il Fatto
Un ex luogotenente dell’Aeronautica Militare, già titolare di pensione ordinaria di inabilità, contestava l’ascrizione alla Tabella B del d.P.R. n. 834/1981 dell’infermità “spondiloartrosi cervicale e lombare con discoartrosi tra L4-L5-S1”, riconosciuta dipendente da causa di servizio. L’interessato, dopo aver presentato domanda di pensione di inabilità privilegiata all’I.N.P.S. il 24 marzo 2016, senza esito, diffidava l’ente nel febbraio 2025. Nel ricorso, sostenuto da consulenza di parte, chiedeva l’ascrizione alla VII categoria della Tabella A e la conseguente attribuzione della pensione privilegiata ordinaria.
Costituitosi, l’I.N.P.S. contestava la pretesa e sollevava eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali. Il giudice disponeva una consulenza tecnica medica, demandando al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa la valutazione della corretta ascrizione tabellare alla data del verbale C.M.O.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha ritenuto di aderire alle conclusioni del consulente tecnico, la cui relazione è stata considerata esaustiva e coerente con il quadro documentale. Il Collegio Medico Legale, pur confermando l’ascrizione alla Tabella B alla data di un precedente verbale del 2009, ha applicato un criterio analogico proporzionale diretto, valorizzando l’andamento lineare della patologia artrosica e gli esami diagnostici del 2024, per affermare che, già all’epoca del verbale del 14 dicembre 2015, la menomazione fosse ascrivibile all’8^ categoria, Tabella A a vita, ex d.P.R. n. 915/1978.
La Corte ha precisato che tale giudizio, ancorato a elementi di verosimiglianza e probabilità logica e condotto con criteriologia ex tunc, non necessita di una certezza documentale assoluta, essendo sorretto da solide argomentazioni di ordine logico. L’assenza di osservazioni dell’ente previdenziale sulla relazione peritale ha ulteriormente consolidato il convincimento del giudice.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto, ma solo parzialmente: l’ascrizione è stata riconosciuta alla VIII categoria, e non alla VII richiesta, quale categoria inferiore compresa nel petitum originario. Quanto alla decorrenza, l’applicazione dell’art. 191, terzo comma, T.U. n. 1092/1973, ha imposto il riconoscimento del trattamento dal mese di aprile 2016, ossia dal mese successivo alla domanda presentata oltre il biennio dal congedo dell’11 dicembre 2013.
Accolta l’eccezione di prescrizione, la Corte ha dichiarato prescritti i ratei maturati prima del 18 gennaio 2020, data di consegna della diffida notificata via PEC, che ha interrotto il termine. Gli arretrati spettanti sono stati maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale di cui alle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002. La complessità delle questioni ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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