Rinuncia agli appelli contabili e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. III App. n. 103 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli appelli, intervenuta dopo la notificazione e accettata dalla controparte costituita, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Il giudice prende atto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del grado e pronuncia l’estinzione con ordinanza o sentenza. In caso di estinzione del procedimento di appello contabile trova applicazione analogica la disciplina che esclude la condanna alle spese processuali.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una pronuncia della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, che aveva accolto le domande di simulazione e di revocatoria proposte dalla Procura regionale nei confronti di alcuni soggetti, ritenendo sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti volti a disvelare l’intento di sottrarre beni alle ragioni del credito erariale di un comune.
Avverso tale decisione proponevano appello il debitore principale e, separatamente, due congiunte, quest’ultime con appelli incidentali, deducendo l’incompetenza territoriale del giudice di prime cure e l’assenza dei presupposti delle azioni esperite. Nel corso del giudizio interveniva il comune creditore chiedendo il rigetto degli appelli, mentre la Procura generale concludeva per la reiezione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone la riunione degli appelli, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Rileva poi che, in data 29 maggio 2025, tutti gli appellanti hanno notificato a mezzo p.e.c. la propria volontà di rinunciare al giudizio, con richiesta di compensazione delle spese.
Il Collegio dà atto che la rinuncia è stata formalmente accettata dal comune con provvedimento del 3 giugno 2025. Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, la Corte rammenta che la rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte costituita, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Preso atto della sopravvenuta carenza di interesse degli appellanti alla prosecuzione del grado, il Collegio dichiara estinti i giudizi di appello riuniti, con conseguente formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado.
Quanto alle spese, la Corte esclude ogni pronuncia ai sensi dell’art. 110, comma 7, cod. giust. cont., ritenendo che tale disposizione trovi applicazione analogica anche al caso di estinzione del procedimento di appello. Nulla quindi si dispone per le spese processuali.
Nota della Redazione
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