Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 148 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un effettivo debito di custodia, ravvisabile nella gestione di un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. L’obbligo di resa del conto, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di beni destinati a costituire scorte funzionali in locali predeterminati dall’ente. Il consegnatario per mero debito di vigilanza, gravato della sola sorveglianza sull’uso dei beni assegnati alle articolazioni funzionali dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente di un comune, indicato nel giudizio di conto come consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente, presentava il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2023, riferito a beni eterogenei destinati all’uso delle diverse articolazioni comunali.
Il magistrato istruttore, nella relazione depositata, dubitava della qualificazione soggettiva del dipendente, ritenendo configurabile non già un debito di custodia bensì un mero debito di vigilanza. La Procura regionale depositava conclusioni instando per la declaratoria di improcedibilità del giudizio e per la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore esponeva il contenuto della relazione di deferimento e il pubblico ministero concordava con l’istanza di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due posizioni soggettive nella natura della gestione affidata al dipendente. Costituisce agente contabile, obbligato alla resa del conto, soltanto il consegnatario di beni mobili titolare di un debito di custodia, la cui gestione presenti carattere tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali.
Tale gestione si caratterizza per movimenti in carico e scarico che, in ciascun esercizio, determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, facendo sorgere un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il magazzino, in questa prospettiva, presuppone locali previamente identificati dall’ente e scorte alimentate dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni funzionali alle esigenze operative dell’amministrazione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza contabile consolidata, menzionando in particolare la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017. Da tali precedenti si desume che i beni assoggettati a mero debito di vigilanza restano esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti in servizio presso le singole articolazioni funzionali dell’ente, gravati della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Nel caso esaminato il conto non consente di individuare beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. La natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino” depongono per una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del comune. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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