Responsabilità contabile e occultamento doloso nel PSR Puglia (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 66 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici in agricoltura, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla data di scoperta del danno quando ricorra un occultamento doloso. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, l’occultamento si realizza con una condotta attiva o con la violazione di obblighi di comunicazione. L’obbligo di comunicare all’Autorità di gestione le modifiche del piano aziendale e la destinazione dei beni finanziati integra uno di tali obblighi. La cessazione dell’interesse ad agire del pubblico ministero contabile presuppone l’effettivo e definitivo recupero delle somme, non la mera rateizzazione concordata.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di una ditta individuale esercente attività agricola e di ristorazione, per la ritenuta indebita percezione di contributi pubblici erogati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013, Misura 112 e Misura 121, assistito dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il beneficiario, dopo aver ottenuto la concessione e la liquidazione definitiva del saldo, aveva alienato un trattore e un rimorchio oggetto del finanziamento prima del decorso del quinquennio dalla data del saldo medesimo, senza emettere alcun documento commerciale. La Regione aveva disposto la revoca del contributo e l’AGEA aveva emesso ingiunzione e iscritto a ruolo le somme. Il requirente ha contestato una condotta dolosa e ha chiesto il risarcimento del danno erariale; il convenuto ha eccepito la prescrizione, la carenza di interesse ad agire per effetto della rateizzazione e, in subordine, l’assenza di dolo o colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto ricostruito il quadro degli impegni imposti dal bando e dal PSR. Per la Misura 121, l’art. 8.d) del Programma stabiliva che il beneficiario dovesse mantenere la destinazione degli immobili per almeno dieci anni e quella dei beni mobili per almeno cinque anni, a partire dal provvedimento di totale liquidazione del contributo. Il convenuto, avendo ceduto i beni mobili prima ancora dell’erogazione del saldo, ha posto in essere una condotta volta a monetizzare il finanziamento in consapevole disprezzo delle finalità pubbliche.

La consapevolezza emerge dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà prodotta in occasione della richiesta di saldo, con cui il beneficiario si era impegnato a non distogliere gli investimenti dalla destinazione d’uso. Sussiste pertanto la responsabilità amministrativa per condotta dolosa.

Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte ha ricostruito il nuovo quadro normativo. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, applicabile ai procedimenti pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, ha qualificato i fatti integranti l’occultamento doloso, individuandoli in una condotta attiva o nella violazione di obblighi di comunicazione, nel solco della giurisprudenza contabile richiamata. Nella specie, il convenuto ha occultato il danno omettendo di adempiere agli obblighi di comunicazione gravanti su di lui, sia in virtù dell’impegno assunto con la dichiarazione sostitutiva sia in forza delle prescrizioni del bando in materia di revisione o modifica del piano aziendale.

Il termine prescrizionale decorre dunque dalla scoperta del danno, avvenuta all’esito del controllo della Guardia di Finanza: la pretesa è tempestiva perché azionata entro il quinquennio da tale data.

Infine, la Corte ha respinto l’eccezione di carenza di interesse ad agire. Secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 24858 del 2019, l’esaurimento dell’interesse del pubblico ministero contabile presuppone l’effettivo e definitivo recupero delle somme. Il piano di rateizzazione concordato, articolato in rate mensili ancora in corso, non integra tale integrale risarcimento. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento della somma liquidata, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali, salvo scomputo in sede di esecuzione delle somme già riscosse dall’AGEA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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