Fondo risorse decentrate non utilizzate vincolate al risultato di amministrazione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 13 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel comparto funzioni locali, una volta formalmente costituito e certificato dall’organo di revisione, il fondo per la contrattazione integrativa è vincolato alle destinazioni previste dal CCNL, riguardando il vincolo tanto le risorse stabili quanto quelle variabili. Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno è assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 187, comma 3, del Tuel, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune del Veneto ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, formulando due quesiti strettamente correlati sul Fondo risorse decentrate disciplinato dal CCNL del comparto funzioni locali.
Il primo quesito riguardava la possibilità di conservare, al termine dell’esercizio, la parte variabile del fondo già costituito e certificato, quando non sia possibile assumere il relativo impegno di spesa per carenza di sottoscrizione del contratto decentrato. Il secondo chiedeva se l’obbligazione potesse ritenersi unilaterale e perfezionarsi con la sola volontà dell’ente di integrare il fondo con risorse variabili, consentendone la distribuzione anche in assenza di accordo annuale, ma con regolare costituzione del fondo.
Ritenuta la problematicità interpretativa del punto 5.2 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che aveva dato adito a letture non collimanti tra le Sezioni regionali, la Sezione ha sospeso la pronuncia nel merito e rimesso la questione di massima.
La Motivazione della Corte
La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 20/2024/QMIG, ha circoscritto il proprio esame al regime contabile da seguire per l’impiego dei fondi non utilizzati nell’esercizio, escludendo dal perimetro della funzione consultiva i profili di regolarità della gestione, estranei alla materia della contabilità pubblica.
Sul primo punto ha stabilito che le risorse del fondo, una volta formalmente costituito e certificato, sono vincolate alle destinazioni previste dal CCNL, fonte abilitata dal d.lgs. n. 165/2001. Il vincolo opera tanto sulle risorse stabili, che si riproducono annualmente in base al CCNL, quanto su quelle variabili, inseribili ogni anno ove ricorrano i presupposti e non riproducibili l’anno successivo se questi vengono a mancare.
Quanto alla gestione contabile delle somme confluite nella quota vincolata, la Sezione delle Autonomie ha risolto in senso positivo il quesito sulla loro utilizzabilità in base a un contratto integrativo sottoscritto oltre l’esercizio di riferimento. Se la contrattazione non è stipulata entro fine esercizio, l’impegno è assunto a valere sulle risorse vincolate del risultato di amministrazione, previa variazione di bilancio, nell’esercizio successivo, in modo da riportare le risorse all’esercizio in cui maturano le condizioni per l’erogazione. L’operazione può avvenire ai sensi dell’art. 187, comma 3, del Tuel, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo e in caso di esercizio provvisorio.
Il secondo quesito, volto a precisare in presenza di quali presupposti sia possibile impegnare ed erogare i trattamenti in base a contrattazione tardiva, è stato dichiarato inammissibile nei suoi risvolti specifici. La Sezione delle Autonomie ha rilevato che esso involge modalità di gestione della contrattazione non strettamente attinenti alla contabilità pubblica, attiene al regime giuridico del pubblico impiego e non ai limiti di finanza pubblica, e potrebbe interferire con le funzioni giurisdizionali in tema di responsabilità.
Da tali premesse deriva il principio di diritto recepito: le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, e per l’erogazione dei compensi in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio l’impegno è assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 187, comma 3, del Tuel. La Sezione veneta, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012, si è conformata a tale principio e ha reso il parere nei termini indicati.
Nota della Redazione
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