Conti del tesoriere comunale irregolari per indebiti prelievi in Tesoreria Unica (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 100 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il tesoriere comunale è tenuto all’obbligo di custodia delle somme dell’ente affidategli e al rispetto delle norme sul servizio di Tesoreria Unica ex art. 209 TUEL. Le mancanze o diminuzioni di denaro non sono ammesse a discarico ex art. 194 r.d. n. 827/1923 quando l’agente non comprovi la causa non imputabile e non esibisca le giustificazioni richieste; il discarico è escluso anche in caso di irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture. Accertato un disallineamento tra i saldi del conto di tesoreria e quelli della contabilità speciale presso la Tesoreria Unica, i conti giudiziali vanno dichiarati irregolari e rettificati con la correzione dei resti, anche quando la ricostruzione analitica sia impossibile; in tal caso l’ammanco è ripartito tra gli esercizi secondo un criterio presuntivo proporzionale ai pagamenti sospetti accertati.

Il Fatto

La vicenda riguarda i conti giudiziali del tesoriere del Comune di Cancellara per gli esercizi dal 2011 al 2014, resi da una banca di credito cooperativo e approvati con decreti presidenziali di discarico.

Dopo l’emersione di un disallineamento tra i saldi di tesoreria della banca e quelli della contabilità speciale tenuta in Banca d’Italia, i decreti venivano revocati e gli atti rimessi al magistrato istruttore. La banca incorporante chiedeva di essere dichiarata esente da responsabilità, invocando l’accordo transattivo con il Comune e l’archiviazione del procedimento erariale. La causa giunge così alla Sezione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto il disallineamento tra i saldi del conto di tesoreria e quelli della contabilità speciale in Tesoreria Unica, quantificato in complessivi € 147.948,58 al 30.4.2020. La prova deriva dalla documentazione istruttoria e, in particolare, dalla sentenza n. 55/2023 resa in sede di revocazione dei decreti di discarico.

Dagli atti emerge che un dipendente della banca, incaricato della gestione della tesoreria comunale, aveva posto in essere operazioni fraudolente di alterazione e duplicazione di mandati di pagamento, con prelievi illeciti sul conto presso la Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia. Tali movimentazioni non venivano contabilizzate nel conto del tesoriere, occultando il disallineamento mediante l’indicazione di corrispettive entrate inesistenti.

La Sezione rileva un’omissione di sorveglianza della banca sul proprio dipendente, doverosa in base al principio generale dell’art. 188 r.d. n. 827/1923, protrattasi per un decennio senza controlli. Ricorre quindi l’ipotesi che esclude il discarico per irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture.

Quanto alla quantificazione, il Collegio dà atto dell’impossibilità di verificare nel dettaglio a quale esercizio addebitare l’ammanco, per la mancanza dei mandati cartacei anteriori al 2016. Applica pertanto un criterio presuntivo, ripartendo l’ammanco di € 110.690,58 in proporzione alle percentuali di pagamenti sospetti accertati nei singoli esercizi, e dispone la rettifica dei conti con i nuovi saldi di cassa.

Sulla richiesta di discarico fondata sull’accordo transattivo, la Corte ritiene che la causa non sia matura per la decisione e provvede con separata ordinanza per l’ulteriore corso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 149, comma 1, e 102, comma 5, lett. d), c.g.c. La decisione sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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