Contraddittorio anticipato esteso agli anni derivati dal PVC (Cass. civ. Sez. V n. 14802 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 impone il contraddittorio anticipato e il termine dilatorio di sessanta giorni ogni volta che l’avviso di accertamento sia emesso sulla base degli elementi acquisiti nel corso di una verifica fiscale. L’obbligo non è limitato all’annualità oggetto della verifica, ma si estende a ogni periodo di imposta per il quale, sulla scorta del processo verbale di constatazione, siano contestate violazioni che comportano recupero d’imposta. La derivazione dell’atto impositivo dalle risultanze del PVC non è esclusa dalla circostanza che la verifica sia stata disposta per un anno diverso. Nei tributi armonizzati, la lesione del contraddittorio determina l’annullamento dell’atto solo se il contribuente supera la prova di resistenza, dimostrando che, in assenza dell’irregolarità, il procedimento avrebbe condotto a un risultato diverso.
Il Fatto
Una società operante nel settore finanziario riceveva due avvisi di accertamento per recuperi IVA relativi agli anni 2007 e 2008, emessi all’esito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione. L’Ufficio aveva riqualificato come attività propria d’impresa operazioni di finanziamento che la società aveva considerato occasionali o accessorie ai fini del pro-rata di detrazione.
La società impugnava gli atti. La CTP di Treviso accoglieva i ricorsi riuniti. La CTR del Veneto riformava la decisione, ritenendo che si fosse trattato di accertamento “a tavolino” e che, quindi, non fosse dovuto il contraddittorio anticipato; riteneva inoltre valida la delega di firma e fondato l’accertamento nel merito. Respinta la revocazione, la società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal secondo motivo, che accoglie con riguardo all’annualità 2007. La violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 è ravvisata nella circostanza che l’atto non fu emesso a seguito di un accertamento “a tavolino”, ma, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, «sulla base degli elementi acquisiti nel corso della verifica».
Il fatto che la verifica fosse stata disposta per un anno diverso — il 2009 — non esclude l’esigenza di rispettare il contraddittorio e il termine dilatorio. Questi vanno garantiti con riguardo a ogni anno di imposta per il quale, sulla base del PVC, siano emerse violazioni che importano recupero d’imposta. La Corte osserva che lo stesso avviso relativo al 2007 richiama il PVC come «spunto e derivazione» del nuovo atto, senza negare la consequenzialità dell’atto impositivo rispetto alle risultanze del verbale. L’accoglimento del motivo assorbe gli altri con riferimento all’annualità 2007.
Quanto all’avviso per il 2008, le prime due doglianze sono infondate, essendo stato l’atto emesso a oltre nove mesi dal PVC. La Corte richiama il principio secondo cui la lesione del contraddittorio nei tributi armonizzati richiede, per l’annullamento, il superamento della prova di resistenza (Cass. sez. un. n. 24823 del 2015), cioè la dimostrazione che, in mancanza dell’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso, da verificarsi caso per caso. Il contribuente non ha offerto elementi specifici.
Il terzo motivo è disatteso: la doglianza sulle deleghe in bianco è infondata alla luce dell’orientamento per cui la delega di firma può essere attuata con ordini di servizio, senza indicazione nominativa, essendo sufficiente la qualifica del delegato (Cass. n. 11013 del 2019). Non ricorre omessa pronuncia, sussistendo il rigetto implicito delle questioni incompatibili con la decisione. La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile per difetto del fatto storico decisivo.
Il quarto motivo, sul pro-rata, è inammissibile e infondato. La CTR ha accertato con apprezzamento di merito che l’attività di finanziamento non era accessoria né occasionale, rientrando a pieno titolo in quella principale. La Corte richiama la giurisprudenza unionale (Corte giust. C-378/15, Mercedes Benz) secondo cui la composizione della cifra d’affari è elemento rilevante per valutare l’accessorietà. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione.
Nota della Redazione
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