Esportazione di denaro contante: la violazione doganale è di pericolo e oggettiva (Cass. civ. Sez. II n. 1939 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’infrazione relativa all’importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per importo superiore alla soglia prescritta dall’art. 3 d.lgs. n. 195/2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all’ufficio doganale di confine. Sotto il profilo soggettivo è sufficiente un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o non accompagnato dalla consapevolezza dell’illiceità del fatto. Non rilevano le modalità del trasporto in uscita né la ripartizione della somma tra più soggetti in importi sotto soglia, quando tale frazionamento sia diretto a eludere la dichiarazione. L’obbligo di dichiarazione presidia la rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non mira a evitare illeciti trasferimenti di somme.
Il Fatto
Il ricorrente fungeva da accompagnatore di un gruppo di pellegrini in viaggio verso l’Arabia Saudita. All’aeroporto di Milano Malpensa aveva superato la frontiera portando con sé denaro contante per complessivi Euro 200.000, distribuito tra i viaggiatori in buste da Euro 5.000 ciascuna, da riconsegnargli a destinazione. Aveva dichiarato a verbale di ispezione che le somme provenivano da raccolte presso un centro islamico e che erano distribuite tra i pellegrini al momento dell’imbarco “per non eccedere la quota pro capite massima consentita dalla legge”.
Per avere omesso la dichiarazione di esportazione, gli era stata intimata un’ordinanza ingiunzione con sanzione di Euro 76.020 per violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195/2008. L’opposizione era stata respinta dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 616/2017 e, in secondo grado, dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 4534/2018. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195/2008 e dell’art. 1 legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente sosteneva che la condotta sanzionabile consistesse nel trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a Euro 10.000 e che la Corte d’appello avesse invece valorizzato la sola aspettativa di ritorno in possesso del denaro a destinazione, elemento estraneo alla fattispecie materiale.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’infrazione ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all’ufficio doganale di confine. Sotto il profilo soggettivo è sufficiente un comportamento cosciente e volontario, anche quando non sia preordinato a fini illeciti e l’agente non sia consapevole dell’illiceità. L’adempimento, infatti, impone obblighi di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere, non a evitare trasferimenti illeciti di somme, come affermato da Cass. Sez. 2, n. 29236 del 12/11/2019.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente valorizzato che l’interessato aveva riconosciuto di essere consapevole del movimento di complessivi Euro 200.000 e di avere ripartito la somma tra più soggetti in importi sotto soglia proprio allo scopo di evitare la dichiarazione. Integra quindi omissione consapevole della dichiarazione di esportazione di una quantità di denaro superiore alla soglia, senza che rilevi la modalità con cui è avvenuto il trasporto in uscita.
Il ricorso è stato perciò respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero, liquidate in dispositivo in relazione al valore della controversia. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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