Depurazione acque, prova del funzionamento a carico del gestore (Cass. civ. Sez. III n. 3468 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio finalizzato alla restituzione della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque, l’onere della prova circa il funzionamento dell’impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., sul gestore del servizio idrico integrato, quale debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria. La tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, costituisce il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa: chi la riscuote deve dimostrare l’esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione. La dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non integra il paradigma di legittimità quando si risolva in una diversa valutazione delle prove, rimessa all’art. 116 cod. proc. civ., o difetti di autosufficienza.

Il Fatto

Un utente del servizio idrico conveniva davanti al giudice di pace il gestore del servizio chiedendo la restituzione della somma riscossa a titolo di canone di depurazione, sul rilievo che la propria utenza idrica non era fornita del servizio di depurazione. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, dichiarando congrua la somma già riconosciuta dal gestore.

Il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione di primo grado, ritenendo provata l’esistenza della progettazione dell’impianto di depurazione sulla base del progetto esecutivo delle reti fognarie, approvato con delibera comunale, da cui risultava che le opere riguardavano anche la depurazione delle acque nere. Il ricorrente impugna la sentenza di appello con ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio già affermato in precedenti pronunce, richiamati nel provvedimento, secondo cui nel giudizio di restituzione del canone di depurazione l’onere della prova del funzionamento dell’impianto e degli oneri di progettazione, realizzazione o completamento grava sul gestore, quale debitore della prestazione. La regola è specificazione del principio generale per cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto provata la progettazione dell’impianto di depurazione. La Corte dichiara il motivo inammissibile: la violazione della norma si configura solo se il giudice giudica contraddicendo espressamente o implicitamente la regola, non quando valuta le prove attribuendo maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. Al rilievo si aggiunge il difetto di autosufficienza, non essendo precisato il contenuto del progetto esecutivo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato l’efficacia riflessa del giudicato formatosi in altri giudizi. Il motivo è inammissibile: l’efficacia riflessa del giudicato presuppone una relazione di pregiudizialità-dipendenza tra le situazioni sostanziali, che difetta quando i rapporti vengono in rilievo come tra loro indipendenti.

Con il terzo motivo si prospetta falsa applicazione delle norme del d.m. 30 settembre 2009, sostenendosi che la distinzione tra rete fognaria e depurazione non consentisse una progettazione comune. La Corte lo dichiara inammissibile: la doglianza si risolve in un apprezzamento del contenuto del progetto esecutivo, estraneo alla logica della violazione di legge e della falsa applicazione, che suppone l’assunzione della vicenda fattuale nei termini indicati dal giudice di merito e l’addebito di un erroneo o mancato sussunzione sotto la norma.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio e la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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