Nullo il sequestro probatorio di posta elettronica privo del fumus di corruzione (Cass. pen. Sez. 6 n. 9801 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da idonea motivazione, che contenga l’enunciazione del fatto di reato per cui si procede, individui la relazione tra la cosa sequestrata e il delitto ipotizzato e dia conto della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. In sede di riesame, il tribunale è chiamato a verificare la astratta configurabilità del reato ipotizzato, alla stregua degli elementi su cui si fonda la notizia di reato. È illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la notitia criminis in ordine a un illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. La configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen., trattandosi di reato-contratto, postula la prova di un accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale. Il giudice del riesame non può integrare le lacune del decreto impositivo del vincolo, sopperendo con un’arbitraria supplenza alle scelte discrezionali pretermesse dall’organo dell’accusa.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro probatorio della casella di posta elettronica di un dipendente di società di navigazione, nell’ambito di indagini per fatti corruttivi correlati all’emissione di titoli di viaggio gratuiti o fortemente scontati in favore di pubblici ufficiali della Capitaneria di porto. Il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento, ricostruendo l’esistenza di una “condivisa politica aziendale” volta ad agevolare il personale addetto ai controlli. Avverso l’ordinanza reiettiva, la difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la carenza di motivazione del decreto in ordine al fumus commissi delicti e la natura esplorativa del sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione avverso le misure reali è consentito, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, la quale ricomprende anche i vizi di motivazione tanto radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondati i motivi che denunciavano la motivazione apparente del decreto di sequestro in ordine alla notizia di reato e al fumus commissi delicti. Il provvedimento impositivo del vincolo conteneva esclusivamente un generico riferimento alla “dazione o promessa di utilità indebite” per l’esercizio della funzione, senza alcuna indicazione dei presupposti fattuali del reato di corruzione e senza alcuna esplicitazione del sinallagma corruttivo.
Quanto all’ordinanza del Tribunale, la Corte ha evidenziato come il giudice del gravame avesse tentato di integrare le lacune del decreto impositivo, operando una supplenza non consentita rispetto alle scelte discrezionali dell’organo dell’accusa. La ricostruzione del Tribunale, pur diffondendosi sulla genesi dell’indagine, si limitava ad affermare l’esistenza di elementi “suggestivi” di un nesso tra le utilità conseguite e l’esercizio di funzioni mai definite, senza individuare una qualche pattuizione corruttiva. Per la configurabilità del reato di cui all’art. 318 cod. pen., trattandosi di reato-contratto, è necessaria la prova di un accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente la mera fruizione di utilità.
La mancata descrizione delle distinte condotte corruttive, degli agenti e dei rispettivi ruoli si traduce nella mancanza del presupposto fattuale dell’iniziativa ablatoria, rendendo impossibile apprezzare sia l’inerenza dei beni sequestrati all’accertamento dei fatti, sia la proporzionalità della misura. La Corte ha quindi qualificato il vincolo come di natura esplorativa, volto non a ricercare la prova ma la stessa notizia di reato, in contrasto con la definizione normativa di cui all’art. 335-bis cod. proc. pen., che richiede la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile. L’illegittimità del sequestro ha comportato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto del Pubblico Ministero, con conseguente ordine di immediata restituzione del materiale e divieto di trattenimento dei dati informatici.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 335-bis c.p.p. – Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi