Pericolo di recidiva attuale non escluso da risalenza dei fatti (Cass. pen. Sez. III n. 33161 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico di ricaduta nel delitto, per la sua natura previsionale, può fondarsi su dati di fatto che attengono non solo all’intrinseco disvalore del fatto, ma anche alla personalità dell’indagato, al suo stile di vita anteatta e alle concrete modalità della condotta, che valgono anche come indice di capacità a delinquere. Il pericolo di reiterazione è concreto quando si dimostra l’esistenza di elementi reali, e non ipotetici, dai quali dedurre la probabilità di recidiva; è attuale quando sia possibile una prognosi infausta di ricaduta nel delitto, anche non imminente. La prognosi può basarsi su una valutazione specialpreventiva fondata sull’accertata proclività al delitto del soggetto, anche se il fatto contestato è risalente nel tempo e indipendentemente dalla commissione di ulteriori condotte criminose. Non è necessario individuare una specifica occasione per delinquere.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di diritto di una società ritenuta cartiera, impugna con ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74/2000, nell’ambito di un procedimento su un’associazione dedita all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il Tribunale aveva ravvisato un grave quadro indiziario e il pericolo di reiterazione, valorizzando l’organizzazione stabile del sodalizio, la serialità del meccanismo illecito, il ruolo operativo del ricorrente, i suoi precedenti e l’assenza di fonti lecite di reddito. La difesa censura la motivazione sul periculum libertatis e sull’inidoneità degli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché propone argomenti non consentiti in sede di legittimità, finalizzati a una rivalutazione di elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito. In materia di provvedimenti de libertate, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato e all’assenza di illogicità evidenti, senza revisione degli indizi o delle condizioni soggettive dell’indagato.

Quanto al pericolo di recidiva, il giudizio prognostico si fonda sui dati disponibili, comprensivi della personalità dell’indagato e delle concrete modalità del fatto. Il pericolo è concreto quando esistono elementi reali da cui dedurre la probabilità di recidiva, e attuale quando è possibile una prognosi infausta, anche non imminente; non occorre prevedere una specifica occasione per delinquere.

Nel caso concreto il Tribunale ha fondato la prognosi sulla stabilità del sodalizio, sull’allarmante modus operandi, sul ruolo del ricorrente, sulla contiguità dei vertici alla criminalità organizzata, sulla stabilità del rapporto di collaborazione illecita, sui precedenti penali e sull’assenza di fonti lecite di reddito. La Corte ritiene la motivazione aderente alle coordinate giurisprudenziali, perché il giudizio valorizza sia la capacità a delinquere desunta dal fatto e dal contesto, sia l’allarmante personalità dell’indagato.

La Corte respinge la tesi difensiva secondo cui l’inoperatività del gruppo e il decorso del tempo escluderebbero l’attualità del pericolo. La mancanza di condotte recenti non è incompatibile con la persistente pericolosità, potendo dipendere dagli effetti deterrenti dell’azione repressiva. Il precedente richiamato dalla difesa è inconferente, perché in quel caso l’annullamento era giustificato da un giudizio totalizzante sulla personalità che trascurava il tempo trascorso e il comportamento positivo successivo.

Infine, sulla adeguatezza della misura, la Corte ritiene immune da vizi la motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari, potendo il rischio di reiterazione realizzarsi anche a distanza mediante strumenti informatici, contatti fiduciari e prestanome. All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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