Contraddittorio endoprocedimentale escluso per l’IRAP, vizio di qualificazione della pretesa (Cass. civ. Sez. V n. 11983 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG e IRAP, tributi assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale e oggetto di indagini cd. “a tavolino”. L’obbligo di contraddittorio preventivo opera, invece, per i tributi armonizzati come l’IVA, con la conseguenza che l’invalidità dell’accertamento discende solo dal mancato esperimento della cd. prova di resistenza. Il giudice di merito che, qualificando erroneamente la pretesa impositiva, applichi all’IRAP un principio proprio dell’IVA incorre in error in procedendo ex art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Fatto
Una società riceveva notifica di una cartella di pagamento per omesso versamento IRAP relativa all’anno d’imposta 2009. L’Amministrazione finanziaria, all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, aveva rettificato il credito IVA dichiarato dalla contribuente, accertando la debenza di una somma iscritta a ruolo.
La società impugnava la cartella davanti alla C.t.p. di Avellino, che accoglieva il ricorso annullando l’atto. La C.t.r. della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’ammissibilità del ricorso, notificato a mezzo PEC nel termine decorrente dal deposito della sentenza impugnata, non notificata, e lo ritiene ammissibile.
Il primo motivo è fondato. Dalla lettura della sentenza emerge una contraddittorietà dell’iter logico dei giudici di seconde cure: nella parte in fatto la questione è individuata nella cartella di pagamento dell’IRAP 2009, mentre nella parte in diritto si afferma che il controllo avrebbe riguardato l’omesso versamento IVA e il recupero di credito d’imposta indebitamente compensato. La cartella di pagamento allegata al ricorso circoscrive però il recupero fiscale alla sola IRAP non versata.
La Corte ravvisa così un vizio di qualificazione della pretesa, riconducibile alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: il giudice di merito ha deciso su una questione diversa da quella effettivamente oggetto del giudizio. Ne deriva la necessità di una nuova lettura degli atti processuali da parte della C.t.r. in diversa composizione.
Anche il secondo motivo è fondato. Richiamando Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre 2015, la Corte ribadisce che per gli accertamenti ai fini IRPEG e IRAP non sussiste alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di tributi non armonizzati. Diversamente accade per l’IVA, per la quale l’obbligo di contraddittorio preventivo deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, con invalidità dell’accertamento solo in assenza della prova di resistenza.
La C.t.r., applicando all’IRAP un principio proprio dell’IVA, ha fatto mal governo del quadro normativo di riferimento. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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