Opposizione a intimazione di pagamento: legittimato è solo l’ente impositore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22453 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso per far dichiarare l’intervenuta prescrizione del credito sottostante alla cartella esattoriale, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all’ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione è rilevabile d’ufficio e non è sanato dai meccanismi di integrazione del contraddittorio di cui agli artt. 102 e 107 cod. proc. civ., con conseguente rigetto del ricorso. Ne deriva che la sentenza d’appello che abbia deciso nel merito la pretesa sostanziale in un giudizio in cui non è parte l’ente impositore va cassata senza rinvio, per tutti gli avvisi oggetto dell’opposizione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’opposizione a intimazione di pagamento proposta dal contribuente nei confronti del concessionario della riscossione. Per un avviso di addebito riteneva maturata la prescrizione dopo la notifica dell’atto; per i restanti quattro escludeva la prescrizione, confermava la regolarità formale dell’intimazione e la legittimità della pretesa a titolo di aggio.

Il contribuente ricorre per tre motivi. Il concessionario resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, contestando la propria legittimazione passiva in ordine all’avviso dichiarato prescritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il ricorso incidentale, riconoscendogli priorità logica. La sentenza impugnata ha giudicato nel merito la pretesa sostanziale sottostante ai cinque avvisi di addebito in un giudizio in cui non è parte l’ente impositore, ma soltanto il concessionario.

Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, seguito da altre pronunce, la Corte ribadisce che nel caso di opposizione volta a far dichiarare la prescrizione del credito sottostante alla cartella la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore. Questi è l’unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Non trovano applicazione i meccanismi degli artt. 107 o 102 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’opposizione proposta nei confronti del solo concessionario è destinata al rigetto per carenza di legittimazione passiva.

Essendo il difetto di legittimazione rilevabile d’ufficio, la sentenza d’appello è cassata senza rinvio non solo nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione di un avviso, ma per tutti gli avvisi: l’opposizione non poteva essere proposta nei confronti del concessionario. L’accoglimento del ricorso incidentale determina il rigetto del primo motivo del ricorso principale.

Il secondo motivo è inammissibile. Il primo giudice aveva qualificato come opposizione agli atti esecutivi il profilo del difetto di motivazione dell’intimazione. Tale qualificazione è vincolante ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione: avverso la sentenza andava proposto ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., non appello. Non essendo stato proposto, si è formato il giudicato interno sulla decisione di primo grado.

Il terzo motivo è infondato. La motivazione della sentenza rispetta il minimo costituzionale rilevante ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte spiegato la base normativa dei calcoli. Quanto all’aggio, la sentenza della Corte costituzionale invocata non ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 17, primo comma, d.lgs. n. 112/1999, ma l’inammissibilità della questione prospettata: priva di pregio la deduzione di un’applicazione incostituzionale. La sentenza è cassata in accoglimento del ricorso incidentale, con rigetto di quello principale e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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