Estratto di ruolo impugnabile solo nei casi tassativi del d.l. n. 146/2021 (Cass. civ. Sez. V n. 22385 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria, l’estratto di ruolo è impugnabile in via autonoma solo nei casi tassativi previsti dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. La disciplina si applica anche ai giudizi pendenti, secondo il diritto vivente. Fuori da tali ipotesi difetta l’interesse ad agire del contribuente, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso.

Il Fatto

La contribuente, in qualità di amministratore di fatto di una società, aveva ricevuto nel 2013 un avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2007, in quanto responsabile solidale. Nel 2018, ottenuto dall’agente per la riscossione l’estratto di ruolo, proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, deducendo di non averlo mai ricevuto e di non aver mai risieduto all’indirizzo presso cui era stato notificato.

Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito in primo grado, la causa era riassunta davanti alla commissione tributaria milanese, che accoglieva il ricorso per mancata prova documentale della notifica. La decisione era confermata in appello, con compensazione delle spese di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta dapprima la questione della rituale instaurazione del giudizio di merito, rilevando che l’originario ricorso del contribuente è inammissibile per difetto di interesse ad agire. L’impugnazione era infatti diretta contro l’estratto di ruolo, in relazione alla dedotta mancata notifica dell’avviso di accertamento.

Il Collegio osserva che l’estratto di ruolo non è impugnabile in via autonoma, salvo i casi elencati dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021: il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la medesima. Tali ipotesi risultano insussistenti nella specie.

La Corte richiama il diritto vivente per affermare che la norma si applica anche ai giudizi in corso, con la conseguenza che il contribuente ha interesse a impugnare la cartella di pagamento nei soli casi da essa delineati, benché la disciplina sia sopravvenuta. Sul punto è richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022.

È inoltre ricordato l’intervento della Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha ribadito come eventuali modifiche al sistema spettino al Legislatore e come le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo, fuori dalle ipotesi previste, siano inammissibili.

Poiché la norma delinea il contenuto dell’interesse ad agire e la sua mancanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, secondo le Sezioni Unite n. 12637 del 2008, l’originario ricorso è dichiarato inammissibile. Da ciò deriva l’assorbimento del ricorso principale e di quello incidentale, con compensazione integrale delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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