Inammissibile ricorso che mescola vizi e censura nesso causale in fatto (Cass. civ. Sez. I n. 32705 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione che prospetti cumulativamente e in modo inestricabile censure eterogenee, riconducibili alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., riversando sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze. Parimenti inammissibile è il motivo che non contesti in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata. In tema di intermediazione mobiliare, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato; l’accertamento del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso è indagine di fatto devoluta al merito, sindacabile in cassazione nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente agisce nei confronti di una banca per il risarcimento dei danni subiti in operazioni in strumenti finanziari derivati. Il tribunale respinge la sua opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale di danni; la corte d’appello conferma, rilevando che, pur accertata la violazione della banca consistente nell’operare in assenza di un profilo finanziario aggiornato, manca la prova del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso.
La ricorrente propone ricorso per cassazione con due mezzi, deducendo violazione di norme sostanziali, di regolamenti Consob ed europei, nonché vizi di motivazione. La banca resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Il collegio, dopo proposta di definizione accelerata, dichiara il ricorso inammissibile.
La Motivazione della Corte
Il primo profilo di inammissibilità riguarda la tecnica espositiva. La ricorrente prospetta vizi di natura eterogenea — censure motivazionali ed errores in iudicando — in contrasto con la tassatività dei motivi di cassazione. Secondo l’orientamento richiamato (Cass. n. 4979 del 2024, Cass. n. 35782 del 2023, Cass. n. 33348 del 2018), è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione, non essendo consentito prospettare la stessa questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme e il vizio di motivazione, che rimettono in discussione gli stessi elementi di fatto.
La Corte ricorda che l’inammissibilità può essere superata se il motivo, di fatto scindibile, consente di cogliere con chiarezza le doglianze (Cass. n. 39169 del 2021, Cass. Sez. Un. n. 9100 del 2015). Nel caso concreto ciò non avviene, perché l’esposizione non permette di individuare le censure riconducibili ai diversi vizi senza attribuire al giudice il compito di isolarle.
Il primo mezzo è comunque palesemente inammissibile nel merito, poiché la ricorrente non coglie la vera ratio decidendi. La corte distrettuale non ha escluso l’inadempimento, ma ha ritenuto la domanda carente quanto ad allegazione e prova del nesso causale. Il ricorso deve contestare in modo specifico la decisione impugnata, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 19989 del 2017, Cass. n. 20910 del 2017).
Il secondo mezzo è censura versata in fatto. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo se l’onere sia stato attribuito a soggetto diverso da quello gravato, non quando il giudice abbia errato nella valutazione dell’esito della prova (Cass. n. 15107 del 2013, Cass. n. 19064 del 2006). La prova del nesso di causalità, anche in campo di intermediazione mobiliare, ricade sull’investitore (Cass. n. 14335 del 2019). La presunzione legale in caso di violazione degli obblighi informativi (Cass. n. 12990 del 2023) non opera, perché qui si discute di violazione formale per mancato aggiornamento della profilatura, non di contenuto o adeguatezza degli ordini.
Infine, l’apprezzamento del giudice di merito sulla prova presuntiva e sui requisiti di precisione, gravità e concordanza è incensurabile in cassazione, salvo il controllo di coerenza motivazionale (Cass. n. 1234 del 2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.